Privilegio art 9 d lgs 123/1998 per credito da escussione garanzia SACE (Cass. civ. Sez. I n. 5691 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123/1998 per i crediti dello Stato nascenti dalla restituzione dei finanziamenti erogati a sostegno delle imprese non è circoscritto alle sole erogazioni dirette di denaro. Esso trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico concessi sotto forma di rilascio di garanzie, in ragione della finalità pubblicistica che connota la disciplina e del carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative contemplate. Il titolo di prelazione assiste dunque il credito del gestore che, a seguito dell’escussione della garanzia da parte dell’istituto finanziatore per l’inadempimento della società beneficiaria, abbia soddisfatto il finanziatore medesimo. Il privilegio non viene meno né per la forma tecnica dell’intervento, né in ipotesi di revoca del finanziamento.

Il Fatto

La SACE s.p.a., autorizzata per legge al rilascio di garanzie sul rischio di mancato rimborso dei finanziamenti alle imprese impegnate nei processi di internazionalizzazione, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società. Esponeva che un istituto di credito aveva accordato alla società poi fallita un mutuo di importo rilevante, assistito da garanzia prestata dalla ricorrente per una quota della linea capitale. A fronte dell’inadempimento della mutuataria e della decadenza dal beneficio del termine, l’istituto escuteva la garanzia e richiedeva il pagamento di una somma.

La ricorrente, dopo aver revocato il contributo erogato sotto forma di garanzia e aver corrisposto l’importo all’istituto, chiedeva l’ammissione al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123/1998. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, negando il privilegio e gli interessi. L’opposizione proposta dalla società veniva rigettata dal tribunale, che riteneva il privilegio limitato alle sole erogazioni dirette di denaro; da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la lettura restrittiva accolta dal tribunale sotto tre profili: la violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 123/1998, per aver circoscritto il privilegio alle erogazioni dirette di denaro; la violazione del combinato disposto dell’art. 9, quinto comma, e delle norme del T.U.B. in tema di attività di finanziamento; l’erroneo richiamo all’art. 14 delle preleggi.

La Corte, rilevata la connessione dei motivi, li ha ritenuti fondati. Il percorso argomentativo si fonda sul rinvio all’elaborazione consolidata della stessa Corte, secondo cui il privilegio dell’art. 9, quinto comma, del d.lgs. n. 123/1998 trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia.

A sostegno di tale conclusione il collegio ha valorizzato la finalità pubblicistica che connota la disciplina e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate. Su questa base il privilegio è stato riconosciuto anche in favore del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito dell’escussione, abbia soddisfatto il finanziatore.

La Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. (ord.) n. 9657 del 2024 e Cass. (ord.) n. 27360 del 2024, oltre a Cass. (ord.) n. 28892 del 2020 e Cass. (ord.) n. 6508 del 2020. Tali arresti affermano che il privilegio assiste il gestore del Fondo di garanzia che abbia subito l’escussione da parte dell’istituto finanziatore, dovendosi interpretare estensivamente la norma secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11930 del 2010, in ragione della finalità pubblica di sostegno che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento.

In accoglimento dei motivi la Corte ha pertanto cassato il decreto impugnato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto è stato enunciato per relationem, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nei termini espressi dai precedenti richiamati.

Nota della Redazione

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