Cumulo interessi corrispettivi e moratori e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5690 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le argomentazioni già disattese nei gradi di merito, senza instaurare alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. In tema di contratti di mutuo, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori non integra di per sé un fenomeno anatocistico illegittimo né configura usura, quando i moratori operano solo nell’ipotesi contrattualmente prevista e i tassi pattuiti risultano sotto soglia nel trimestre di riferimento, includendo nel calcolo del Teg commissioni, remunerazioni e spese connesse all’erogazione. È inoltre inammissibile la commistione, in un medesimo motivo, di censure riferibili a ipotesi eterogenee dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non potendo prospettarsi la stessa questione sotto profili incompatibili quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione.
Il Fatto
Un erede di un mutuatario proponeva appello avverso la decisione del Trib. che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione, volta a far dichiarare la nullità degli interessi applicati a due contratti di mutuo fondiario stipulati nel 1997. La Corte d’Appello di Cagliari accoglieva in parte il gravame, limitatamente alla clausola che prevedeva l’applicazione degli interessi moratori sull’intera rata, composta di quota capitale e di interessi corrispettivi.
Per il resto l’appello era respinto: i tassi corrispettivi e moratori pattuiti erano risultati sotto soglia nel trimestre di corrispondenza, e nessun rilievo assumeva la censura relativa all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. La Corte distrettuale escludeva altresì la compensazione con il controcredito vantato dall’appellante. Propongono quindi ricorso per cassazione il ricorrente principale e, con ricorso incidentale, l’istituto bancario, censurando la regolazione delle spese di c.t.u.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — con cui si denuncia la violazione della legge n. 198/1996 e dell’art. 1383 cod. civ. per non essere stato ravvisato un cumulo di interessi corrispettivi e moratori rilevante ai fini dell’usura — è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice del merito aveva già spiegato come gli interessi moratori trovino applicazione solo nell’ipotesi contrattualmente prevista e come i tassi pattuiti fossero sotto soglia nel trimestre di corrispondenza.
Fronte a questo enunciato, la ricorrente si limita a riproporre argomentazioni già oggetto di negativa disamina nei gradi di merito, senza sviluppare alcun confronto critico. Il motivo si risolve in un “non motivo”, inammissibile per difetto di specificità, secondo il principio già espresso da Cass., Sez. I, n. 22478 del 2018.
Il secondo motivo evidenzia una inammissibile commistione di mezzi di impugnazione eterogenei, senza indicare espressamente alcuno dei motivi tassativi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Da un lato si prospetta la violazione delle disposizioni sulla compensazione, dall’altro si denuncia un vizio motivazionale. I profili sono tra loro incompatibili.
La Corte richiama il principio per cui è inammissibile la sovrapposizione di censure riferibili ai diversi numeri dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, attribuendo al giudice di legittimità il compito di dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente (Cass., Sez. I, n. 26874 del 2018; Cass., Sez. U., n. 9100 del 2015). Nel merito, la Corte d’appello ha motivato in modo esaustivo ed esente da vizi logici, nel rispetto del minimo costituzionale (SS.UU. n. 8053 del 2014).
Il ricorso principale è dunque inammissibile. Da ciò deriva l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso tardivo, con conseguente condanna della ricorrente principale alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.