Spese di lite e difesa dell’ente mediante funzionario delegato (Cass. civ. Sez. II n. 11566 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità amministrativa che sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando nel funzionario le relative qualità professionali. Restano liquidabili le spese diverse dagli onorari, purché concretamente affrontate e provate. Nel giudizio di appello, allorché il thema decidendum sia limitato alla sola revocazione delle spese di lite, la parte privata vincitrice ha comunque diritto alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., da sommarsi alle spese vive già riconosciute. La Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., disponendo la liquidazione dei soli compensi in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa per violazione del Codice della Strada, contestando la somma intimata in favore del Comune. La Prefettura si costituiva mediante funzionario delegato di Roma Capitale, con mera domiciliazione presso l’Avvocatura Capitolina, e otteneva il rigetto del ricorso. Il Giudice di Pace condannava l’opponente anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 112,00.

Il ricorrente appellava la pronuncia, lamentando l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese in favore di Roma Capitale, poiché l’ente si era costituito tramite funzionario delegato e non tramite avvocato. Il Tribunale di Roma accoglieva il gravame, dichiarava non luogo a provvedere sulle spese del primo grado e condannava la Prefettura alla rifusione delle sole spese vive del secondo grado, liquidate in € 91,50, da distrarsi al difensore antistatario. Avverso tale pronuncia il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, pur accogliendo l’appello, abbia condannato la Prefettura alla sola rifusione delle spese vive, omettendo illegittimamente la liquidazione degli onorari in favore della controparte privata vincitrice.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il ricorrente è risultato vincitore nel secondo grado di giudizio con riguardo al thema decidendum, limitato, rispetto al giudizio di primo grado, alla sola revocazione delle spese di lite erroneamente riconosciute dal Giudice di Pace a vantaggio di un’amministrazione costituitasi avvalendosi di un funzionario delegato.

Trova quindi applicazione l’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla liquidazione dei compensi per l’attività defensionale svolta, come del resto statuito dal medesimo giudice del gravame, da sommarsi all’avvenuta liquidazione delle spese vive a cura dello stesso Tribunale. Il principio richiamato in sede di appello — secondo cui l’autorità amministrativa che sta in giudizio tramite funzionario delegato non può ottenere la condanna dell’opponente soccombente al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario (Cass. n. 30597/2017) — opera in senso favorevole alla parte privata, ma non esclude il diritto di quest’ultima, se vincitrice, ai compensi difensivi maturati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata è cassata nei termini indicati, con conseguente decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., consistente nel disporre la liquidazione dei soli compensi a favore della parte vincitrice, da distrarsi al difensore antistatario. La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia nei limiti della motivazione e condanna l’amministrazione al pagamento dei compensi, oltre agli esborsi e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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