Ricorso incidentale inammissibile senza esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 5695 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale, pur inserito nel controricorso, costituisce atto autonomo rispetto al ricorso principale e deve perciò contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito è soddisfatto solo quando nel contesto dell’atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti. Il motivo che si limiti a riproporre le doglianze già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, integra un “non motivo” ed è inammissibile per difetto di specificità. Il sindacato di legittimità non è un terzo grado di merito: la valutazione dei fatti e la selezione delle fonti di prova competono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione sotto l’apparente deduzione del vizio di legge o di motivazione.

Il Fatto

Un investitore aveva convenuto in giudizio una banca e il direttore di una sua dipendenza per far valere la nullità di talune operazioni di intermediazione finanziaria e la responsabilità degli intermediari. Il giudice di primo grado aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Roma aveva accolto l’appello solo in parte, dichiarando la nullità di alcune operazioni per violazione degli obblighi di forma e rigettando ogni altro motivo.

Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso principale per cassazione, articolato in tre mezzi. L’investitore ha resistito con controricorso, nel quale ha inserito un ricorso incidentale affidato a trentadue motivi; il direttore ha replicato con controricorso e memoria. La questione centrale sottoposta alla Corte riguarda l’ammissibilità del ricorso incidentale e la sindacabilità in cassazione delle valutazioni istruttorie di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso principale, dichiarandone l’inammissibilità di tutti e tre i motivi. Il primo, relativo alla mancata menzione della sentenza di primo grado, difetta di specificità. Il secondo, incentrato sulle conseguenze della mancata istanza di verificazione a fronte del disconoscimento, è versato in fatto e presuppone una rivisitazione degli aspetti fattuali preclusa in sede di legittimità. Il terzo, per omesso esame di un fatto decisivo, è doppiamente inammissibile: non rientrano tra i fatti decisivi le mere risultanze istruttorie, e l’apprezzamento in fatto non è rimeditabile in cassazione.

Venendo al ricorso incidentale, il collegio ne rileva in via preliminare e assorbente la inammissibilità: l’atto, pur esteso, dedica solo poche pagine a un sintetico compendio dello svolgimento processuale e omette ogni delucidazione sugli antefatti di causa. La Corte ricorda che l’esposizione sommaria dei fatti, non ordinariamente richiesta nel controricorso perché questo si salda al ricorso principale, diviene ineludibile quando il controricorso racchiuda in sé anche un ricorso incidentale, data la sua autonomia. L’atto è quindi inammissibile ove si limiti a rinviare all’esposizione del ricorso principale.

La Corte non si sottrae comunque a un esame nel merito delle singole censure, la cui prognosi negativa conferma la statuizione. I motivi che deducono la violazione degli obblighi informativi e della disciplina del TUF e del regolamento intermediari si infrangono sul difetto di autosufficienza e di specificità, risolvendosi nella mera riproposizione di doglianze già disattese. Quanto alla dedotta presunzione del nesso di causalità tra inadempimento e danno, il rilievo resta privo di effetti, poiché il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile.

Analoga conclusione vale per le censure sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sul diniego della perizia fonica e sulla liquidazione delle spese. Il sindacato di legittimità in materia di spese trova ingresso solo ove il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza. Entrambi i ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese tra i ricorrenti e condanna del ricorrente incidentale alla rifusione in favore del direttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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