Ricorso notificato ma depositato oltre termine è improcedibile e travolge l’incidentale tardivo (Cass. civ. Sez. I n. 10639 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, dopo la notificazione, non sia depositato nella cancelleria nel termine di venti giorni prescritto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. L’improcedibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, e tale esito non discende da un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., dettato per la diversa ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione principale, ma da un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che rende irrazionale riconoscere tutela a un’impugnazione sopravvenuta al venir meno del presupposto in funzione del quale la sua proponibilità era stata ammessa. L’improcedibilità assorbe ogni questione contenuta nei motivi del ricorso principale.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dall’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dal compratore avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato l’istanza di insinuazione in prededuzione del credito alla restituzione del prezzo di un immobile, il cui contratto di vendita era stato risolto con sentenza emessa dopo il fallimento del venditore.

Il Tribunale di Pesaro ha respinto l’opposizione, richiamando un precedente di legittimità secondo cui quel credito non è prededucibile ex art. 111 L.F., avendo titolo nella sentenza di risoluzione ma causa in un fatto anteriore all’apertura della procedura. Il compratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la curatela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, depositando memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara assorbita ogni questione relativa ai motivi del ricorso principale, principale e incidentale, perché il ricorso principale è improcedibile. L’esame degli atti processuali — attività consentita alla Corte quale giudice del fatto processuale — dimostra che il ricorrente aveva notificato il ricorso il 26.4.2022 senza poi depositarlo, né iscriverlo a ruolo, nei venti giorni prescritti dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità.

L’iscrizione a ruolo era avvenuta solo il 17.8.2022, a cura della curatela, con il deposito del controricorso e del ricorso incidentale, a sua volta tardivo. Il deposito del ricorso principale è intervenuto con ulteriore ritardo, il 25.8.2022. Il termine per il deposito, dunque, risulta ampiamente superato.

La pronuncia di improcedibilità produce un duplice effetto. Assorbe tutte le questioni dei motivi del ricorso principale. Travolge, altresì, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo: la soluzione non passa per l’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., dettato per la diversa ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione principale, ma per un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, già seguita da Sezioni di questa Corte con sentenza n. 9741/2008.

Sarebbe irrazionale, osserva la Corte, che un’impugnazione — per di più anomala — trovi tutela quando è sopravvenuta la mancanza del presupposto in funzione del quale la proponibilità era stata riconosciuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; la Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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