Motivazione apparente esclusa se l’appello è comprensibile (Cass. civ. Sez. I n. 25025 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di motivazione apparente, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza d’appello che, letta in rapporto al contenuto dell’atto di gravame, renda comprensibile la statuizione e il percorso logico-giuridico seguito per discostarsi dalla decisione di primo grado. Il sindacato di legittimità resta ancorato alla verifica della percepibilità delle ragioni della decisione, non alla condivisione dell’apprezzamento probatorio. La censura che prospetti l’erronea imputazione dei pagamenti senza allegare in modo specifico l’errore del consulente tecnico è inammissibile per genericità, restando onere della parte indicare come l’art. 1193 cod. civ. sarebbe stato violato.
Il Fatto
La vicenda muove da un decreto ingiuntivo emesso nel 2014 dal Tribunale di Roma, con cui veniva intimato al Ministero il pagamento di euro 472.627,59, oltre accessori, per numerose fatture relative a servizi telefonici e telematici resi tra il 2003 e il 2012. Il Ministero proponeva opposizione, contestando la duplicazione della pretesa, la prescrizione, l’avvenuto pagamento e il difetto di legittimazione passiva. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale accoglieva l’opposizione solo in parte, revocava il decreto ma condannava il Ministero al pagamento di euro 109.305,04, non imputando i pagamenti dedotti alle fatture poste a base del ricorso monitorio.
Proposto appello dal Ministero, la Corte territoriale riduceva la condanna a euro 7.957,04, ritenendo che il tribunale avesse omesso di considerare i pagamenti intervenuti e accertati in corso di causa. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente: la corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che il tribunale avrebbe dovuto considerare taluni pagamenti, senza spiegare su quali elementi probatori li avesse ritenuti riferibili alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte reputa la censura infondata. La corte distrettuale ha svolto una motivazione che rende comprensibile la statuizione, soprattutto ove rapportata al contenuto dell’atto d’appello.
Il giudice di legittimità ricostruisce così il ragionamento del giudice del gravame: questi ha ritenuto fondato il motivo del Ministero appellante, il quale aveva sostenuto che il tribunale avesse errato nel recepire la consulenza tecnica, non tenendo conto dei pagamenti effettuati fino al maggio 2016, data dell’accertamento, allorché il credito residuo ammontava a euro 7.957,04. Il percorso argomentativo, benché sintetico, risulta dunque percepibile e ancorato alle risultanze della ctu e alle difese di parte.
Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 112, 324 e 329, comma 2, cod. proc. civ. per ultra ed extra petizione, sostenendo che la corte avrebbe deciso su una questione non devoluta e che si sarebbe formato il giudicato interno sull’imputazione dei pagamenti. Il motivo è infondato: nelle sue conclusioni il Ministero aveva proprio chiesto di riconoscere alla creditrice l’importo che la corte ha poi ritenuto ancora dovuto all’atto della consulenza, nel maggio 2016.
Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2697 e 1193, comma 2, cod. civ., per avere la corte ritenuto provati pagamenti non dimostrati come imputabili alle fatture in contestazione, con inversione dell’onere della prova. La censura è inammissibile per genericità: la ricorrente non spiega in che modo l’errore del consulente tecnico si sarebbe concretamente consumato, né come avrebbe dovuto operare il criterio legale di imputazione del pagamento.
Il ricorso incidentale condizionato del Ministero, che deduceva l’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 cod. proc. civ., resta assorbito dal rigetto del ricorso principale. La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1193 c.c. – Imputazione del pagamento
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale