Termine di contestazione e accertamento delle violazioni finanziarie (Cass. civ. Sez. II n. 18334 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell’addebito non decorre dal momento della mera costatazione materiale del fatto, ma dalla data in cui l’autorità di vigilanza avrebbe potuto ragionevolmente completare l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La pura costatazione dei fatti non equivale ad accertamento, poiché in ambiti come quello finanziario occorrono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza. Il giudice non può sostituirsi all’autorità competente nel valutare l’opportunità dell’esercizio dei poteri di indagine, ma è abilitato a individuare il momento in cui l’accertamento avrebbe dovuto essere compiuto, sindacando con giudizio ex ante l’eventuale ingiustificata inerzia o le artificiose protrazioni.

Il Fatto

La Consob aveva irrogato a un direttore generale di una banca popolare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei doveri informativi connessi a un’offerta pubblica di acquisto di obbligazioni. Il sanzionato aveva proposto opposizione e la Corte d’appello di Firenze aveva accolto il reclamo, annullando la delibera per essere stata la contestazione tardiva, oltre i centottanta giorni dall’accertamento richiesti dall’art. 195 T.U.F.

Secondo il giudice di merito, dalle comunicazioni intercorse tra la Banca d’Italia e la Consob nel 2013 emergeva che quest’ultima era già in grado di cogliere la sussistenza degli addebiti, poi contestati solo nel 2016. Avverso tale sentenza la Consob ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della decorrenza del termine decadenziale per l’azione sanzionatoria. Il Collegio rileva che le questioni poste sono state già ripetutamente risolte, in relazione alla medesima delibera e alle altre pronunce connesse, con giurisprudenza costante.

L’errore determinante della sentenza impugnata attiene all’individuazione del momento dal quale far decorrere il termine di centottanta giorni. Il momento dell’accertamento non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va collocato nella data in cui l’autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La pura costatazione dei fatti non è di per sé accertamento, poiché la materia finanziaria richiede valutazioni complesse.

Il giudice del merito deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine. Deve tener conto, tra l’altro, dell’interesse dell’amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di vicende articolate e delle esigenze di un’attività istruttoria unitaria. La valutazione della superfluità degli atti di indagine va svolta con giudizio ex ante, considerando l’utilità potenziale delle ulteriori iniziative e non i loro esiti concreti.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha argomentato ex post, basandosi sul fatto che dalle successive verifiche ispettive della Consob non erano emersi ulteriori elementi rispetto a quelli provenienti dalla Banca d’Italia. Ha inoltre mostrato di non avere piena consapevolezza delle funzioni assegnate alla Consob, che non si esauriscono nell’azione sanzionatoria, ma implicano attività di prevenzione e intervento.

La Corte osserva che la complessità delle attività di vigilanza delle due autorità, unitamente alla doppia qualità della banca di emittente e intermediario, imponeva un controllo sul rispetto dei tempi secondo il criterio del giudizio ex ante e non sulla base degli esiti delle indagini. Il giudice ha omesso di esaminare la pluralità di documenti indicati dalla ricorrente, aventi portata decisiva per la corretta applicazione dei principi richiamati.

Il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono accolti, mentre i restanti restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, perché riesamini la vicenda alla stregua dei principi enunciati, esaminando i documenti decisivi, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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