Natura interpretativa dell’art. 1 comma 281 e validità atti IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 5913 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 281, l. n. 147/2013 ha natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 110, comma 7, TUIR, chiarendo che la disciplina dei prezzi di trasferimento si applica alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tale disposizione produce effetti retroattivi, in quanto si interpone tra la legge interpretata e uno dei suoi possibili significati, privilegiando quello corretto. La retroattività non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo manifestamente irragionevole prevedere, per la violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente. Gli atti impositivi conformi alla volontà legislativa non sono sanati, ma validi. L’unico limite alla retroattività resta il divieto di incidere su diritti soggettivi quesiti, e quindi definiti.
Il Fatto
Con avvisi di accertamento emessi nel 2012, l’Agenzia delle entrate recuperava maggior IRAP a carico di una società per gli anni d’imposta 2008 e 2009, per complessivi importi oltre interessi e senza applicazione di sanzioni. Il recupero derivava dalla rilevata violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, per non aver applicato il valore normale a transazioni con società controllate residenti all’estero, secondo la disciplina del transfer pricing.
Nelle more del giudizio di primo grado entrava in vigore la l. n. 147/2013. La CTP riteneva che tale legge avesse esteso retroattivamente ai fini IRAP le regole di determinazione della base imponibile derivanti dalla disciplina sui prezzi di trasferimento. La CTR, adita dalla contribuente, accoglieva invece il gravame, ritenendo che la l. n. 244/2007 avesse introdotto il principio di derivazione diretta della base imponibile IRAP dal bilancio civilistico, con conseguente irrilevanza del valore normale. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 281, l. n. 147/2013 e 110, comma 7, TUIR. Secondo la difesa erariale, la norma del 2013 costituirebbe interpretazione autentica che conferma la perdurante validità, ai fini IRAP, della valutazione a valore normale delle transazioni, a prescindere dall’abrogazione dell’art. 11 bis del d.lgs. n. 446/1997.
Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata l’assunta inammissibilità del ricorso. La natura di una norma non è oggetto di giudicato, e la pronuncia di primo grado era favorevole all’amministrazione, che non era legittimata a impugnarla. La CTP aveva stabilito espressamente che la legge di stabilità 2014 aveva esteso retroattivamente ai fini IRAP le regole sui prezzi di trasferimento.
Nel merito, la Corte ricostruisce la natura della disposizione. La legge interpretativa non modifica il testo della legge interpretata, ma si interpone tra essa e uno dei possibili significati, privilegiandone uno. Richiamando la C. Cost. sent. n. 155 del 1990, la Corte ribadisce che il carattere interpretativo spetta alla legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato. La locuzione “deve intendersi applicabile” palesa l’intento interpretativo del legislatore, di fronte alle incertezze generate dalla contemporanea vigenza della l. n. 244/2007 e dell’art. 110, comma 7, TUIR.
La retroattività discende dalla natura stessa della norma. Essa si applica agli esercizi successivi all’entrata in vigore della l. n. 244/2007, ma anteriori alla legge interpretativa, oltre che a quelli successivi. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 19512/2024, secondo cui la portata retroattiva della norma non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost.
Quanto all’effetto sugli atti impositivi già emessi, la Corte chiarisce che gli atti conformi alla volontà legislativa non sono sanati, ma validi. L’unico limite alla retroattività è il divieto di incidere su diritti soggettivi quesiti: nella specie il rapporto non era esaurito, essendo stato tempestivamente adottato il provvedimento impositivo. Né la norma ha avuto unica base nella volontà di incidere su un processo in corso, applicandosi anche ai rapporti pendenti non oggetto di controversia e a quelli futuri. Quanto all’art. 1, l. n. 212/2000, trattandosi di norme pari ordinate, quella successiva legittimamente deroga a quella precedente.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo respinto. La controricorrente è condannata alle spese, liquidate in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, con compensazione delle spese delle fasi di merito.
Nota della Redazione
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