Solidarietà IVA del cessionario per vendita sottocosto senza partecipazione alla frode (Cass. civ. Sez. V n. 13016 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di autovetture è obbligato solidalmente al pagamento dell’IVA non versata dal cedente quando la cessione sia avvenuta a un prezzo inferiore a quello normale e il cedente non abbia assolto all’obbligo di versamento. Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non è richiesta la partecipazione del cessionario alla frode, poiché la disciplina presuppone l’effettività dell’operazione. Non è necessaria alcuna specifica attività accertativa nei confronti del cessionario, ferma restando la sua possibilità di impugnare la cartella di pagamento e di fornire la prova contraria sulla plausibilità del minore corrispettivo. La prova deve fondarsi su documenti idonei a dimostrare in modo oggettivo le ragioni giustificative del prezzo praticato.

Il Fatto

Una società acquirente di autovetture riceveva una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, emessa in ragione del suo obbligo solidale quale cessionaria, per l’imposta non assolta dalla società venditrice. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

Il giudice d’appello rilevava che il fornitore non aveva versato l’imposta, che le vetture erano state vendute a prezzi inferiori a quelli di mercato e con fatture non conformi, con prezzi rettificati da scritture successive, e che l’archiviazione penale non incideva sul processo tributario. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo al difetto di competenza territoriale dell’Ufficio impositore, è dichiarato inammissibile. L’eccezione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice tributario: è onere della parte che ne assume l’esistenza impugnare specificamente l’atto impositivo. La ricorrente non aveva dedotto di aver proposto la censura nelle fasi di merito né aveva trascritto i luoghi degli atti in cui la questione era trattata, risultando la doglianza tardiva e nuova.

I motivi restanti, involgendo i presupposti della solidarietà IVA, sono esaminati unitariamente e disattesi. La Corte richiama il proprio orientamento: ove il cedente non versi l’IVA su cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente, senza necessità di specifica attività accertativa nei suoi confronti, ferma la possibilità di impugnare la cartella (Cass. n. 17171 del 28/06/2018; Cass. n. 18707 del 10/06/2022). La responsabilità presuppone l’effettività dell’operazione (Cass. n. 2853 del 31/01/2019) ed è subordinata alla duplice condizione del prezzo inferiore al normale e del mancato versamento da parte del cedente (Cass. n. 8857 del 29/03/2019), salva la prova contraria sulla plausibilità del minore corrispettivo (Cass. n. 25425 del 29/08/2022), da offrire con documenti oggettivi (Cass. n. 20656 del 17/07/2023).

Il secondo motivo è infondato: ai fini dell’art. 60 bis non è richiesta la partecipazione a una frode IVA, presupponendosi anzi operazioni effettivamente esistenti. Il terzo motivo è inammissibile: a fronte dell’accertamento in fatto sull’inattendibilità delle fatture, la contribuente avrebbe dovuto trascriverle, anche per campione, per dimostrarne la regolarità formale. Il quarto motivo è inammissibile, poiché la Commissione regionale aveva esaminato la questione principale e la ricorrente mirava a contestare il merito dell’accertamento senza trascrivere la documentazione rilevante, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019).

Il quinto motivo è infondato: non vi era stato un accertamento penale definito con sentenza e il giudice tributario non è vincolato alle affermazioni contenute in un decreto di archiviazione, sempre rimettibile in discussione; la contribuente non aveva peraltro indicato gli elementi dallo stesso ricavabili. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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