Interporto, la categoria E/1 esclude i beni con destinazione produttiva e commerciale (Cass. civ. Sez. 5 n. 18096 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della classificazione di un immobile occorre guardare alle caratteristiche strutturali del bene e non alla condizione del proprietario o al concreto uso che questi ne faccia. La destinazione funzionale e produttiva va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. La categoria catastale E/1, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006, non può includere immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. L’inquadramento nella categoria E/1 presuppone, oltre alla mancanza di tale autonomia, anche la strumentalità al servizio pubblico. I binari e i piazzali di un interporto destinati alla movimentazione delle merci partecipano dell’attività commerciale ivi svolta e non sono classificabili nel gruppo E.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per alcuni immobili, costituiti da piazzali e binari, compresi nel complesso intermodale di un interporto tra i Comuni di Torino, Rivoli, Orbassano e Rivalta di Torino. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva respinto il ricorso della società contribuente, riconoscendo la natura commerciale dei cespiti. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la destinazione alla movimentazione di merci giustificasse la classificazione degli immobili nella categoria catastale E/1.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La società ha resistito con controricorso. La Sezione 6-T della Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la decisione alla Sezione Tributaria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente le censure, ritenendole fondate. Essa ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della classificazione di un immobile, rilevano le caratteristiche strutturali del bene, non la condizione del proprietario o l’uso concreto. Il fine di lucro, ove previsto come criterio di classificazione, va verificato in termini oggettivati, desumendolo dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, e non dall’attività storicamente svolta.

La Corte ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, la categoria D raggruppi immobili con destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme senza radicali trasformazioni. Ha evidenziato che gli immobili del gruppo E presentano una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 introduce una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione ad uso commerciale o industriale. Inoltre, la mera destinazione a un fine di pubblico interesse non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali. Ha quindi ribadito il principio per cui l’inquadramento nella categoria E/1 presuppone non solo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale, ma anche la strumentalità al servizio pubblico.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che binari e piazzali, destinati alla movimentazione di merci all’interno dell’interporto, avessero una chiara destinazione produttiva e commerciale. Trattandosi di un “complesso organico di strutture e servizi integrati” ai sensi dell’art. 1 della l. n. 240/1990, i beni partecipano dell’attività commerciale complessivamente svolta e non possono essere classificati nel gruppo E, pur se l’attività possa avere una eventuale rilevanza pubblica.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente, confermando la legittimità del classamento effettuato dall’Ufficio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per il successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità, mentre la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *