Onere di contestazione specifica e limiti dell’attività del consulente tecnico (Cass. civ. Sez. III n. 6033 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la censura che si limiti a prospettare l’omessa considerazione di una contestazione dei fatti costitutivi del credito è inammissibile quando la Corte di merito abbia accertato che la contestazione fu svolta solo tardivamente e non si misuri con la specifica allegazione dell’attrice. L’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di una contestazione appartiene all’interpretazione dell’atto di parte e costituisce funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti necessari al quesito, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, salvo che si tratti di fatti principali. La nullità derivante da violazione del contraddittorio è relativa e va eccepita nella prima difesa o istanza successiva, e la mancata acquisizione di un documento è rilevante solo se potenzialmente decisiva.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio la Regione per ottenere il pagamento dei conguagli relativi al servizio di trasporto pubblico per le annualità 2004-2007. Il Tribunale, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda per quanto ritenuto di ragione; la Corte d’appello confermava la decisione.
La Regione ricorreva in cassazione articolando tre motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 167 cod. proc. civ., sulla violazione dell’art. 194 cod. proc. civ. in relazione ai documenti acquisiti dal consulente, e sulla violazione della normativa regionale in materia di limiti di spesa e criteri di computo del conguaglio. Resisteva con controricorso la società.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La censura non si misura con la ragione decisoria della Corte territoriale, che aveva osservato come i presupposti del credito — chilometri percorsi e costi sostenuti — non fossero stati contestati. L’allegazione dell’attrice, contenuta in una circostanziata dichiarazione, imponeva infatti una contestazione puntuale. La deduzione dell’amministrazione circa la mancata emanazione del provvedimento di quantificazione non poteva valere come contestazione delle ricostruzioni fattuali.
La Corte richiama il principio secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione rientra nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte ed è sindacabile solo per vizio di motivazione, citando Cass. n. 38681 del 2021. La sussistenza di un tetto chilometrico costituiva fatto impeditivo da provare a carico dell’amministrazione, mentre il Collegio di merito aveva aderito agli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, i documenti necessari a rispondere ai quesiti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, purché non si tratti di fatti principali. La violazione del contraddittorio costituisce nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa utile, come affermato da Cass. n. 3086 del 2022. Il mancato esame di documenti è rilevante solo se gli stessi siano potenzialmente decisivi. Nella specie, la difesa erariale non chiarisce se le determine fossero seguite da mandati attuati né come gli acconti fossero stati considerati nella perizia.
Il terzo motivo è inammissibile. La questione del limite chilometrico si atteggiava a fatto impeditivo, che la parte pubblica avrebbe dovuto specificamente dedurre e dimostrare. Il ricorso non illustra come la perizia sia giunta alle conclusioni condivise dalla Corte distrettuale, né rende comprensibile la contrapposizione logica alle singole scelte ricostruttive peritali, invocate apoditticamente. Lo stesso regolamento unionale è richiamato genericamente, senza misurarsi con i criteri dei costi sostenuti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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