Prescrizione dei crediti retributivi e atti interruttivi non sindacabili in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11123 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, l’atto deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione della pretesa e la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare in modo inequivocabile la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, costituendo in mora il debitore. La forma scritta non postula formule solenni né particolari adempimenti. La valutazione della ricorrenza di tali presupposti è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. In tema di ermeneutica contrattuale, la censura in Cassazione richiede l’indicazione delle regole legali assunte come violate e la precisazione del modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendosi prospettare una mera interpretazione alternativa. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

Il Fatto

Due lavoratori, già dipendenti di un consorzio di bonifica fino al 31 dicembre 2017, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento di differenze retributive connesse al conglobamento di contingenza ed EDR, in forza di un accordo sindacale del 1989 che riconosceva una maggiorazione del 10% sui minimi tabellari.

Il consorzio propose opposizione. Il Tribunale accolse parzialmente le domande, riconoscendo i crediti solo dal 18 luglio 2012 e ritenendo prescritti quelli anteriori. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 146/2023, accolse in parte gli appelli dei lavoratori, estendendo la maggiorazione del 10% sull’indennità di contingenza, e rigettò gli appelli incidentali. Il consorzio ricorse per cassazione; i lavoratori proposero ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale contestava l’idoneità delle missive inviate nel 2010 e nel 2015 a interrompere la prescrizione, per l’assenza di un’espressa intimazione di pagamento. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile, richiamando il principio secondo cui l’atto interruttivo deve contenere l’indicazione del soggetto obbligato e la manifestazione inequivocabile della volontà di far valere il diritto, senza necessità di formule solenni. Tale valutazione appartiene all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 2, n. 15140 del 31 maggio 2021).

La Corte ha inoltre osservato che la parte ricorrente si era limitata a prospettare una lettura alternativa dei documenti, senza indicare in quale modo il giudice del merito si fosse discostato dai canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., con conseguente inammissibile istanza di rivalutazione del contenuto degli atti (Cass., Sez. L, n. 18214 del 3 luglio 2024).

Il secondo motivo lamentava l’errore della corte territoriale nell’aver ritenuto che, dall’entrata in vigore della legge Fornero, la tutela reale sarebbe stata depotenziata. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., non avendo contestato la qualificazione del rapporto come lavoro privato non disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il rapporto a tempo indeterminato, dopo la legge n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 23 del 2015, difetta dei presupposti di stabilità, con decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (Cass., Sez. L, n. 26246 del 6 settembre 2022).

Il ricorso incidentale dei lavoratori, volto a estendere l’effetto interruttivo delle missive anche agli altri emolumenti, è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché, sotto l’apparente violazione di legge, richiedeva un riesame nel merito degli atti interruttivi. La Corte ha concluso dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi e compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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