Revocazione per errore di fatto esclusa se il vizio è valutativo (Cass. civ. Sez. V n. 6034 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 391-bis e art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che porti ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto che dagli atti risulti accertato. Esso non può risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né nell’interpretazione e valutazione degli atti di causa, che integrano errore di giudizio. Non è quindi revocatoria la doglianza che contesti il giudizio espresso dalla Corte sul requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché investe l’attività valutativa e non una svista percettiva. L’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non supplisce al difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Con precedente ordinanza la Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, rilevando che questi non aveva trascritto nel ricorso i passi dell’avviso di accertamento necessari a verificarne le dedotte carenze motivazionali, così violando il principio di autosufficienza.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per revocazione avverso quella ordinanza, deducendo un unico motivo: la sussistenza di un errore di fatto in cui la Corte sarebbe incorsa nel dichiarare l’inammissibilità. L’Agenzia delle Entrate resisteva chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva di aver assolto l’onere di trascrizione del contenuto dell’avviso di accertamento nella parte in fatto del ricorso, pur senza riportarlo in virgolettato; aggiungeva che dal raffronto tra ricorso e sentenza impugnata il contenuto dell’atto sarebbe divenuto conoscibile; rilevava infine di aver presentato istanza ex art. 369 cod. proc. civ. per la trasmissione del fascicolo d’ufficio. Da ciò deduceva una mera svista percettivo-sensoriale sugli atti del giudizio di cassazione.
La Corte ricostruisce anzitutto i principi consolidati sull’errore revocatorio. Esso deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tal caso si versa nell’errore di giudizio. L’errore rilevante deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può e deve esaminare direttamente, ma restano esclusi dall’ambito percettivo la valutazione e l’interpretazione degli atti processuali. L’errore deve infine essere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti.
Su questa base la Corte esclude che nella specie ricorra il dedotto errore revocatorio. Il ricorso per cassazione non riportava testualmente, né riassumeva, la motivazione dell’avviso opposto nel suo apparato argomentativo asseritamente viziato, né vi era traccia della sua allegazione al ricorso. La decisione impugnata aveva ritenuto che la sola elencazione dei beni e dei dati catastali contestati non consentisse di prendere contezza del deficit motivazionale, dovendosi esigere la trascrizione delle locuzioni contestate.
Da tale passaggio la Corte ricava che non si è in presenza di una svista percettiva, ma di una valutazione espressa sul contenuto degli atti di parte, non contestabile come vizio revocatorio. La richiesta ex art. 366 cod. proc. civ. non poteva supplire al vizio del requisito formale, e non rileva il richiamo al contenuto della sentenza regionale, poiché questa esprimeva una valutazione di adeguatezza della motivazione, proprio oggetto della censura. Il ricorso maschera, in realtà, il tentativo di rimettere in discussione il giudizio sul requisito di autosufficienza, prospettando una diversa interpretazione che non è riconducibile a un errore revocatorio. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità.
Nota della Redazione
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