Revocazione straordinaria: errore di fatto escluso se la questione fu dibattuta (Cass. civ. Sez. V n. 6055 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., è una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. Non è errore revocatorio l’interpretazione o il cattivo apprezzamento degli atti di causa, perché in tal caso si versa nell’errore di giudizio. L’errore, inoltre, deve essere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti. Ne segue che, se la questione era stata oggetto di dibattito e di specifico motivo di ricorso per cassazione, il vizio è inammissibile. L’uso dello strumento revocatorio per contrastare la valutazione della Corte può integrare abuso del processo, con condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI per taluni fabbricati, per gli anni di imposta 2004/2007, invocando la ruralità degli immobili. Dopo un primo esito sfavorevole in appello, la Cassazione aveva accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rigettando nel merito le originarie domande.

Avverso quella sentenza il contribuente ha proposto revocazione straordinaria, affidandola a quattro motivi, per errore di fatto; il Comune ha resistito con controricorso. La questione giunge così davanti alla Corte sulla tenuta dei presupposti della revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i confini dell’errore di fatto revocatorio. Richiamando una consolidata linea (Cass., Sez. T., n. 24178 del 2024, Cass., Sez. Un., n. 4367 del 2021), si ribadisce che la svista deve essere obiettivamente percepibile e di assoluta immediatezza, senza che la sua constatazione richieda argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Il primo motivo è inammissibile, perché la questione dell’efficacia retroattiva della dichiarazione richiamata dal d.l. n. 70/2011 era stata controversa e aveva costituito il contenuto del secondo motivo di ricorso per cassazione. La doglianza, quindi, oppone una diversa valutazione, non una falsa percezione della realtà.

Anche il secondo motivo è inammissibile: l’istante lamenta di non aver interesse a presentare la domanda, perché gli immobili erano già accatastati in categoria D/10; ma ciò si oppone alla valutazione giuridica della Corte sull’efficacia retroattiva della sola procedura prevista dal d.l. n. 70/2011. Il terzo motivo è invece privo di interesse e comunque non pertinente, perché la Corte regionale aveva già ritenuto che per gli anni 2004/2005 la mancata dichiarazione non incideva.

Il quarto motivo cade sulla dedotta ruralità non contestata di un fabbricato: la Corte rileva che l’epoca del classamento fu oggetto di esplicita controversia e che il bene era stato considerato classato negli anni 2009/2010, il che esclude l’errore revocatorio. Infine, la palese inammissibilità dei motivi evidenzia un uso distorto del rimedio, volto a un inammissibile quarto grado di giudizio, con condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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