Decadenza IAP per affitto nel quinquennio senza disciplina piccola proprietà contadina (Cass. civ. Sez. 5 n. 24662 del 15.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro e agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta riconosciute all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, la disciplina applicabile ratione temporis è quella di cui all’art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nel testo novellato dal d.lgs. n. 101/2005, non estendibile alle cause di decadenza previste dagli artt. 2 e 7 della legge n. 604/1954 in tema di piccola proprietà contadina, attesa l’autonomia e la distinzione dei due regimi agevolativi. La concessione in affitto a terzi del terreno acquistato con i benefici fiscali, ancorché stipulata poco prima della scadenza del quinquennio, costituisce indice sintomatico della volontaria cessazione della coltivazione diretta e integra la specifica causa di decadenza dall’agevolazione, a prescindere dal momento in cui la condotta si realizza nell’arco del quinquennio. La questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, per asserita irragionevolezza dell’equiparazione tra inadempienze sopravvenute in momenti diversi del quinquennio, è manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore la tipizzazione delle condotte rilevanti ai fini della revoca dei benefici.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni per la piccola proprietà contadina fruite all’atto dell’acquisto di un terreno, a causa dell’affitto stagionale del fondo concesso a terzi prima della scadenza del quinquennio dall’acquisto. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo che la concessione in affitto del terreno nel quinquennio comportasse la decadenza dalle agevolazioni. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 604/1954 e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la disciplina della piccola proprietà contadina non fosse applicabile al suo caso, trattandosi di acquisto effettuato nel 2008, prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle Entrate, osservando che la deduzione circa l’inapplicabilità della disciplina del 1954 non integrava una domanda nuova, ma si risolveva in una mera difesa in punto di diritto, fondata sulle stesse questioni di fatto già trattate nei giudizi di merito. È consentito, infatti, dedurre nuove tesi giuridiche quando queste si fondino sugli stessi elementi fattuali già dedotti, come accadeva nel caso di specie.
Nel merito, la Corte ha chiarito che la concessione in affitto a terzi del terreno acquistato rientra tra i casi di mutamento della destinazione agricola che determinano la decadenza dal beneficio dell’aliquota ridotta, in quanto il presupposto dell’agevolazione è l’esercizio diretto dell’attività agricola per un determinato numero di anni da parte del beneficiario. Ha quindi precisato che, per gli acquisti effettuati prima della vigenza dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, trova applicazione l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004, che prevede la decadenza dalle agevolazioni in caso di perdita dei requisiti di imprenditore agricolo professionale nel quinquennio.
Con specifico riferimento alla fattispecie, la Corte ha affermato che la stipulazione di un contratto di affitto rivela l’implicita volontà del beneficiario di cessare la coltivazione diretta, assumendo rilevanza quale indice sintomatico della cessazione dell’attività agricola, salvo l’eccezione dell’affitto a società con compagine composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale o di parentela. Ha inoltre escluso la rilevanza del momento in cui la condotta sopravviene nel corso del quinquennio, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
La Corte ha infine dichiarato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004 manifestamente infondata, in quanto le agevolazioni per l’imprenditore agricolo professionale e quelle per la piccola proprietà contadina costituiscono regimi autonomi e distinti, non invocabili in via alternativa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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