Travisamento della prova e ricorso per cassazione: serve la revocazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6215 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento della prova, inteso come errore percettivo concernente il fatto probatorio in sé e non come verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, non è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., poiché il rimedio istituzionale è la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La regola incontra deroga quando il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: in tal caso opera l’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. È errore revocatorio l’errata percezione circa la data di un documento, se caduta su un fatto incontroverso e mai discusso nei gradi di merito.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio e della conseguente pretesa di pagamento dei contributi non versati dal 2004 al 2012. La domanda veniva respinta in primo grado e l’impugnazione era rigettata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 264/2019.
Il giudice di appello riteneva non prescritta la pretesa relativa agli anni 2004 e 2005, facendo decorrere il termine quinquennale dal 18.10.2010, data in cui il professionista aveva per la prima volta comunicato alla Cassa i redditi di quegli anni. Il professionista ricorreva per cassazione deducendo il travisamento della prova sulla data di comunicazione; la Cassa resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 17 e 19 legge n. 576/1980 e dell’art. 3 legge n. 335/1995, oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte d’appello avrebbe confuso la data di comunicazione dei redditi, collocandola al 18.10.2010 anziché al 18.01.2010, con conseguente maturazione della prescrizione per le annualità 2004 e 2005 e per quelle successive fino al 2008.
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 5972/2024: nel caso di travisamento della prova, cioè di errore percettivo sul fatto probatorio in sé, non è proponibile ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., essendo rimedio istituzionale la revocazione per errore di fatto. La deroga opera solo se il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, e in tal caso si applica l’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ.
Nel caso concreto la Corte qualifica l’errore come percettivo e non come errata valutazione dell’informazione probatoria riconducibile al fatto. L’errata percezione ha riguardato la data di un documento — la comunicazione alla Cassa dei redditi percepiti nel 2004 — indicata nel 18.10.2010 anziché nel 18.01.2010.
Il collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui costituisce errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. l’errata percezione circa la data di un documento (Cass. n. 2520/2016; Sezioni Unite n. 4193/2012). L’errore è caduto su un fatto incontroverso: dalla sentenza emerge, ed è pacifico tra le parti, che nei gradi di merito non si discusse mai dell’esatta data del documento. Il ricorso principale è pertanto inammissibile, perché proposto ex art. 360 cod. proc. civ. e non mediante revocazione.
Inammissibile è anche il ricorso incidentale della Cassa, che deduceva l’omessa applicazione dell’art. 66 legge n. 247/2012 e la prescrizione decennale: la Cassa era risultata totalmente vittoriosa nei gradi di merito e la questione era rimasta assorbita in appello (Cass. n. 658/2015, Cass. n. 10848/2006). Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per soccombenza reciproca, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Nota della Redazione
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