Indennità di divisa: onere probatorio sul lavoratore per il tempo di vestizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4250 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro retribuito quando gli indumenti siano imposti da esigenze di sicurezza e igiene, anche nel silenzio della contrattazione collettiva. Tuttavia, il lavoratore che deduca di aver reso prestazione eccedente l’orario ordinario, come risultante dalle timbrature in entrata e in uscita, e chieda una somma aggiuntiva alla retribuzione, è tenuto ad allegare e dimostrare di avere effettuato vestizione e svestizione anteriormente e successivamente a tali timbrature. Il tempo di vestizione deve risultare, di regola, dalla timbratura, salva la regolamentazione di dettaglio affidata alle Aziende.
Il Fatto
Un infermiere ha agito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ottenere il pagamento dell’indennità di vestizione maturata dal 2009 al 2019. Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, liquidando la differenza retributiva ritenuta spettante.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha riformato la decisione, rigettando la domanda. Ha rilevato che il contratto collettivo non prevede alcuna voce economica autonoma a titolo di “indennità di divisa” e che il tempo per vestizione, svestizione e passaggio di consegne deve risultare dalle timbrature. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente configurato un obbligo di timbratura per il tempo del cambio divisa e qualificato come straordinario quel tempo.
La Corte chiarisce anzitutto che il giudice di appello non ha affermato la natura di lavoro straordinario del tempo in questione, ma ha preso atto della ricostruzione operata dal Tribunale. Ribadisce poi il principio secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione rientrano nell’orario di lavoro se gli indumenti sono imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene, sicché il tempo impiegato dà diritto a retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva, richiamando Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024.
La disposizione contrattuale richiamata prevede, per le unità operative con continuità assistenziale sulle 24 ore, fino a un massimo di quindici minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature. La Corte conferma che il tempo di vestizione deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo rimesse alle Aziende solo le regolamentazioni di dettaglio.
Il rigetto si fonda poi su un accertamento di fatto divenuto definitivo: la circostanza che il lavoratore avesse eseguito le operazioni fuori dall’orario risultante dalle timbrature non era stata allegata e non poteva considerarsi pacifica. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 11828 del 2013, secondo cui occorre stabilire se sussistesse l’obbligo di indossare gli indumenti fin dall’inizio del turno, e Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020, che riconosce il diritto alla retribuzione per il cambio d’abito solo se il lavoratore dimostri che vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo l’orario ordinario.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile: non coglie la ratio decidendi e le circostanze dedotte costituiscono questioni di diritto, non prospettabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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