Dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte e non dal difensore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6069 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza deve essere sottoscritta dalla parte personalmente e non dal difensore. Alla dichiarazione la legge ricollega un’assunzione di responsabilità che è personalissima e non delegabile al difensore; è pertanto inidonea la dichiarazione inserita nel ricorso e non sottoscritta dalla parte. Le condizioni formali minime sono soddisfatte anche quando la dichiarazione sia materialmente redatta su foglio separato, purché sottoscritta dalla parte, espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta con esso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’omologazione del verbale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto depositato il 28.11.2023, accoglie la domanda ma pone a carico del ricorrente le spese di CTU, rilevando che la dichiarazione allegata al ricorso non si riferiva all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, bensì ad un periodo anteriore.
Il ricorrente impugna il decreto con ricorso straordinario, deducendo di avere indicato nell’atto introduttivo di trovarsi nelle condizioni reddituali previste dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003 e di avere allegato l’atto notorio sottoscritto, con richiamo alla dichiarazione di esonero. L’INPS resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso. Il decreto di omologa è impugnabile con ricorso straordinario limitatamente alla statuizione sulle spese, che in parte qua costituisce provvedimento definitivo e decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, va resa con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica efficacia, senza necessità di reiterazione, anche nei gradi successivi. L’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero.
Quanto alle condizioni formali minime, la Corte ribadisce che esse sussistono anche quando la dichiarazione sottoscritta dalla parte sia materialmente redatta su foglio separato ed espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e ritualmente prodotta con esso.
Nel caso concreto, il ricorso è prospettato nel rispetto dei principi di specificazione e allegazione e del principio di autosufficienza, perché riproduce il contenuto della dichiarazione e contiene come parte integrante l’atto notorio. Tuttavia la dichiarazione inserita nel ricorso per accertamento tecnico preventivo non risulta sottoscritta dalla parte: è quindi inidonea, perché alla dichiarazione della parte la legge riconnette un’assunzione di responsabilità personalissima e non delegabile al difensore.
È invece valida l’autodichiarazione prodotta come documento nel giudizio di merito, sottoscritta, datata e recante l’indicazione del titolo di esonero, trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta con esso. Il Tribunale aveva posto le spese di CTU a carico del ricorrente richiamando una diversa autocertificazione, finalizzata all’esenzione dal contributo unificato, riferita ai redditi di un anno diverso da quello richiesto. Il ricorso è pertanto accolto, il decreto cassato in parte qua e la causa decisa nel merito con le spese di CTU poste a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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