Agevolazioni prima casa rurale: nesso di strumentalità solo con fondo acquistato (Cass. civ. Sez. V n. 6216 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto di fabbricati rurali, il nesso di strumentalità del bene rispetto all’attività agricola deve essere riferito al fondo oggetto dello stesso acquisto agevolato. Non è sufficiente che i fabbricati acquistati siano strumentali a terreni di proprietà dei soci della società acquirente, poiché la società semplice, pur priva di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di imputazione di situazioni sostanziali. I requisiti oggettivi dell’agevolazione vanno ascritti al soggetto che ne usufruisce, con la conseguenza che la strumentalità rispetto a un fondo non acquistato non integra il presupposto normativo.

Il Fatto

Una società agricola acquistava tre fabbricati usufruendo dell’agevolazione prevista per l’acquisto di immobili strumentali all’attività agricola. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro e ipocatastali, disconoscendo il beneficio.

Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione del contribuente e la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 42/2020, rigettava l’appello dell’Ufficio. La decisione si fondava sulla ruralità degli immobili e sulla loro strumentalità rispetto a terreni dei soci confinanti con i fabbricati acquistati. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge sotto il profilo soggettivo e oggettivo dell’agevolazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i due motivi per connessione, ne ha riconosciuto la fondatezza. In via pregiudiziale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della controricorrente, osservando che le deduzioni dell’Ufficio attengono ai presupposti stessi dell’agevolazione e si collocano a monte dell’accertata ruralità dei beni.

Sul piano temporale, il Collegio ha ricondotto la fattispecie alla disciplina della legge n. 604 del 1954, come integrata dai requisiti soggettivi del d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, applicabile fino al 31 dicembre 2009.

Il passaggio centrale riguarda la qualifica soggettiva. La Corte ha chiarito che la soggettività di una società semplice qualificata imprenditore agricolo professionale non si identifica con la persona fisica del socio. Le società di persone sono considerate imprenditori agricoli professionali quando almeno un socio possiede tale qualifica. Ne deriva che i requisiti oggettivi dell’agevolazione devono ascriversi al soggetto che ne usufruisce, e il nesso di funzionalità di un fabbricato rurale non può che riferirsi al fondo oggetto dell’acquisto agevolato.

Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la società di persone, pur priva di personalità giuridica, è distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotata di autonoma capacità.

Nel caso concreto, il nesso era stato illegittimamente identificato con un terreno mai acquistato e di proprietà di un soggetto estraneo all’operazione. La sentenza è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso originario dei contribuenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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