Prescrizione azione disciplinare forense rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 6549 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, sempre che il relativo accertamento non richieda indagini fattuali precluse al giudice di legittimità. Il termine prescrizionale, al di là di sospensione e interruzione, non può in ogni caso essere prolungato di oltre un quarto rispetto ai sei anni stabiliti dall’art. 56, comma 1, legge n. 247/2012, con la conseguenza che il termine complessivo è di sette anni e mezzo. La maturazione del termine determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato in relazione a due episodi contestati, risalenti rispettivamente al 13.05.2015 e al 05.09.2016. All’esito del giudizio di primo grado dinanzi al consiglio distrettuale di disciplina, la decisione è stata impugnata davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Il C.N.F., con sentenza depositata il 13.04.2024, aveva confermato l’illecito. L’iscritto ha quindi proposto ricorso per cassazione, notificato il 05.04.2024. La questione approda alle Sezioni Unite perché occorre stabilire se il termine di prescrizione dell’azione disciplinare fosse ormai maturato al momento della decisione e se tale causa estintiva potesse essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il punto centrale affrontato dalle Sezioni Unite attiene all’operatività della prescrizione nell’ambito della responsabilità disciplinare forense. La Corte muove dall’art. 56, comma 3, legge n. 247/2012, che regola interruzione e sospensione del termine, e dal richiamo ai “sei anni” del comma 1 della medesima disposizione.

Il Collegio richiama il proprio precedente espresso dalla sentenza n. 32634/2022, con cui si è affermato che, nel nuovo assetto ordinamentale, la prescrizione non può comunque eccedere di un quarto i sei anni iniziali, con un termine complessivo fissato in sette anni e mezzo. Si tratta di una scelta che segue criteri di natura penalistica, in discontinuità rispetto alla logica civilistica della disciplina previgente, ove la prescrizione interrotta ricominciava per un nuovo quinquennio.

Applicando tale regola, la Corte qualifica entrambi gli illeciti come di natura istantanea, poiché l’offesa si è perfezionata con l’esternazione delle frasi censurate. Ne deriva che il termine di sette anni e sei mesi risulta ampiamente decorso: per il primo episodio l’azione era già prescritta al deposito della sentenza del C.N.F. e, ancor prima, alla deliberazione del 14.09.2023; per il secondo, la prescrizione è maturata il 05.03.2024, prima della notifica del ricorso per cassazione.

Sul piano processuale, la Corte ribadisce che la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36204/2023, purché l’accertamento non comporti indagini di fatto precluse in legittimità. Assorbita ogni altra doglianza, la maturata prescrizione impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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