Patteggiamento equiparato a condanna ostativa all’esdebitazione del fallito (Cass. civ. Sez. I n. 19950 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna e, in difetto di una espressa disposizione derogatoria, osta al riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione quando il fallito abbia riportato condanna per uno dei reati indicati dall’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. La clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. delimita solo gli effetti premiali del rito, mentre la regola che permane è quella della piena equiparazione alla pronuncia di condanna. La novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, di natura processuale, è soggetta al principio tempus regit actum e non si applica alle pronunce emesse prima della sua entrata in vigore. L’efficacia ostativa dell’art. 142 l. fall. non è circoscritta ai reati correlati alla procedura concorsuale per cui si chiede il beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita, era stato a sua volta dichiarato fallito per ripercussione. Aveva proposto istanza di esdebitazione, respinta dal Tribunale perché aveva riportato una condanna con patteggiamento per bancarotta documentale fraudolenta relativa ad altra procedura concorsuale.

Il reclamo avverso il decreto del Tribunale era stato rigettato dalla Corte d’Appello di Milano. Il giudice del reclamo aveva ritenuto che, ai fini dell’ammissione al beneficio, il fallito avrebbe dovuto conseguire la riabilitazione ex art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., non intervenuta. Il ricorrente ha impugnato il decreto in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e che la questione sarebbe stata risolta dal d.lgs. n. 150/2022. La censura è infondata.

In via preliminare il Collegio affronta l’applicabilità ratione temporis dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. La norma è di natura processuale ed è soggetta al principio tempus regit actum; solo un’espressa previsione può anticiparne l’applicazione. Il riferimento è alla Cass. Sez. Un. n. 6548/2025 e a Cass. Sez. L n. 740/2025. Poiché la sentenza di patteggiamento risale al giugno 2018, la controversia va decisa sulla base della vecchia formulazione dell’art. 445 cod. proc. pen.

Nel merito, la clausola di salvaguardia legittima solo le eccezioni premiali volute dal legislatore. Al di fuori di tale numerus clausus, la regola è la piena equiparazione alla sentenza di condanna. L’argomento letterale conferma: la norma prevede che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una sentenza di condanna». Per escludere l’equiparazione occorrerebbe una specifica previsione derogatoria, mancante nell’ordinamento.

La Corte osserva che, ai fini dell’art. 142 l. fall., la sentenza di condanna rileva come fatto storico, ostativo di per sé al beneficio, e non per gli effetti di giudicato ex art. 653 cod. proc. pen. L’istituto dell’esdebitazione ha natura premiale e richiede requisiti di meritevolezza, tra cui l’assenza di condanne ostative. Il patteggiamento integra un giudizio pur sommario, non una mera funzione notarile, e rientra nel genere delle sentenze di condanna.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 142 l. fall., sostenendo che l’efficacia ostativa riguarderebbe solo i fatti connessi alla procedura per cui si chiede l’esdebitazione. Il motivo non merita accoglimento: il tenore letterale della norma è chiaro e non autorizza interpretazioni restrittive. Un’interpretazione siffatta contrasterebbe con il considerando n. 78 della direttiva (UE) n. 2019/1023, che ammette deroghe quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

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