Usucapione interrotta dal ricorso possessorio sull’intera area contestata (Cass. civ. Sez. II n. 11983 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso possessorio proposto dal comproprietario dell’area contesa è idoneo a interrompere l’usucapione dell’intero immobile, non soltanto delle porzioni occupate dai manufatti dei quali si chieda la rimozione, quando la domanda di reintegrazione abbia ad oggetto l’intera area. L’accertamento dell’idoneità della domanda a costituire atto interruttivo della prescrizione acquisitiva non involge un vizio in procedendo e resta riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Parimenti riservata al giudice di merito è l’interpretazione del contratto, censurabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per motivazione erronea o insufficiente, non potendo le parti contrapporre una propria autonoma lettura a quella pur plausibile seguita dal giudice. Il difetto di legittimazione passiva accertato in primo grado e non impugnato forma giudicato interno, escludendo l’esigenza della partecipazione del soggetto come litisconsorte necessario in appello.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile, prospiciente su una via principale e affacciantesi sul retro su altra via, agiva in giudizio contro il confinante per ottenere la condanna alla rimozione dei manufatti e del materiale depositato su un cortiletto di retro prospetto, che consentiva l’accesso alla via retrostante mediante una scala a chiocciola e un cancello. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione dell’area.

Il Tribunale, integrato il contraddittorio nei confronti dei comproprietari e disposta la chiamata in causa degli aventi causa di uno di essi, accoglieva la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava il convenuto proprietario esclusivo delle porzioni su cui insistevano il cancello e la scala. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale, rigettava l’usucapione ritenendo che un ricorso possessorio anteriore avesse interrotto il decorso del termine per l’intera area, e ordinava la rimozione dei manufatti.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 331 c.p.c. per la mancata notifica dell’appello a un soggetto che assumeva litisconsorte necessario. La Corte dichiara il motivo inammissibile: il Tribunale aveva accertato il difetto di legittimazione passiva di quel soggetto e la statuizione non era stata impugnata, con formazione del giudicato interno. Inoltre il soggetto aveva ceduto i propri diritti sull’area prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, essendo stati chiamati in causa gli aventi causa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’errata applicazione della disciplina delle pertinenze degli artt. 817 e 922 cod. civ. e dei criteri della legge notarile. La Corte rileva che la questione del rapporto pertinenziale tra il vano e l’area di retro prospetto è nuova e comporta accertamenti in fatto mai trattati, con conseguente inammissibilità. Nel merito, ribadisce che l’interpretazione contrattuale spetta al giudice di merito e non è censurabile se non per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione.

La Corte d’Appello, sulla base della CTU, aveva accertato la catena dei trasferimenti e la riconducibilità dell’area ai controricorrenti per successione e donazione, escludendo la pertinenzialità invocata. La diversa lettura del ricorrente avrebbe comportato la nullità della donazione per mancanza di causa, quale disposizione di cosa altrui.

Con il terzo motivo il ricorrente contestava l’efficacia interruttiva riconosciuta al ricorso possessorio rispetto all’intera area. La Corte dichiara il motivo inammissibile, poiché sollecita una diversa ricostruzione in fatto del contenuto della domanda, riservata al giudice di merito. Nel ricorso possessorio il comproprietario aveva chiesto lo sgombero dell’intero cortile da tutto il materiale depositato, e non solo la rimozione dei manufatti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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