Compenso avvocato: fase istruttoria dovuta anche senza attività istruttoria (Cass. civ. Sez. II n. 6921 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso professionale, l’art. 2233 cod. civ. attribuisce al giudice un potere discrezionale che, se motivato in modo non apparente né contraddittorio ed esercitato in conformità alle tariffe applicabili ratione temporis, non è sindacabile in cassazione. L’unico limite, nei rapporti tra professionista e cliente, è il divieto di liquidare al di sotto dei minimi tariffari. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.M. n. 55/2014, la fase istruttoria comprende anche l’esame degli scritti o documenti delle altre parti, sicché il relativo compenso va riconosciuto anche quando il giudice non proceda ad istruzione, essendo la fase di trattazione in ogni caso ineludibile.
Il Fatto
Un avvocato ricorre ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Pescara per ottenere dagli eredi del proprio cliente il pagamento del compenso per l’attività difensiva svolta in cinque procedimenti civili, promossi per l’annullamento di cartelle esattoriali. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e liquida una somma inferiore a quella richiesta, applicando i parametri minimi del d.M. n. 55/2014 anziché i valori medi e non riconoscendo la fase istruttoria in due giudizi di appello.
Il professionista propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Gli eredi resistono con controricorso e memoria. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla liquidazione del compenso e la nozione di fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, la Corte ricorda che l’art. 2233 cod. civ. riserva al giudice un potere discrezionale di determinazione del compenso in base alle tariffe. Se tale potere è esercitato con motivazione non apparente, non contraddittoria e nel rispetto delle tariffe applicabili ratione temporis, la relativa valutazione non è censurabile in cassazione.
Il Collegio richiama il principio per cui, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari, limite al quale il Tribunale si era attenuto. Viene inoltre ribadito che è inammissibile il motivo con cui si lamenti una liquidazione onnicomprensiva senza contestare la violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, né la mancata distinzione tra compensi ed esborsi.
Il terzo motivo è invece accolto. La Corte osserva che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.M. n. 55/2014, la fase istruttoria ricomprende anche l’esame degli scritti o documenti delle altre parti. Ne deriva che il compenso per tale fase va comunque riconosciuto, poiché la trattazione della causa è in ogni caso ineludibile.
L’esame dei provvedimenti pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione comprende, infatti, anche quelli dai quali emerge la non necessità di procedere all’istruzione stessa. Il Tribunale, escludendo la fase istruttoria nei due giudizi di appello, ha violato la norma tariffaria.
Il quarto motivo resta assorbito. L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.
Nota della Redazione
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