Effetto espansivo interno e giudicato sul capo dipendente non impugnato (Cass. civ. Sez. II n. 6942 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’effetto espansivo interno della riforma, di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., costituisce un’eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione e va pertanto applicata con estremo rigore. Ne consegue che l’impugnazione della statuizione sulla questione principale non rimette in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente rimasta incontestata: ciò può e deve accadere solo quando la decisione resa sull’impugnazione principale si ponga in contrasto, di fatto o di diritto, con quella sul capo dipendente. Grava sulla parte che invoca l’effetto espansivo l’onere di dimostrare in modo rigoroso tale contrasto, che non può essere fondato sulla sola asserita autoevidenza del nesso consequenziale tra i due capi.
Il Fatto
La vicenda origina da una controversia tra proprietari di fabbricati contigui. La proprietaria di un immobile ha convenuto in giudizio la vicina, deducendo che quest’ultima, dopo avere demolito e ricostruito il proprio fabbricato, aveva sopraelevato il muro comune realizzando sbalzi lesivi dei suoi diritti, aveva cagionato danni all’immobile attiguo e aveva determinato la perdita del diritto di sopraelevare.
Il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda e ha condannato la convenuta al risarcimento, riconoscendo la comunione del muro portante e i danni da perdita della possibilità di sopraelevazione. La Corte d’appello di Campobasso ha parzialmente accolto l’appello principale della convenuta, escludendo la comunione del muro nella parte sovrastante il fabbricato dell’attrice, e ha rigettato l’appello incidentale, precisando che la statuizione sul risarcimento non era stata impugnata e doveva ritenersi coperta da giudicato interno.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 336 cod. proc. civ., sostenendo che l’accoglimento del motivo sull’erronea comunione del muro avrebbe dovuto travolgere, per effetto espansivo interno, anche il capo di condanna al risarcimento per la perdita della possibilità di sopraelevare.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la regola dell’effetto espansivo interno, proprio perché deroga al principio del giudicato formatosi sui capi non impugnati, va applicata con estremo rigore: l’impugnazione della statuizione sulla questione principale non travolge automaticamente la decisione sulla questione dipendente.
La Corte ha precisato che il travolgimento può verificarsi solo quando la decisione resa sull’impugnazione principale si ponga in contrasto con quella sul capo dipendente. Nel caso concreto, la ricorrente aveva fondato la propria tesi unicamente sull’autoevidenza del nesso consequenziale tra i due capi, senza offrire alcun argomento sulla loro effettiva dipendenza.
La Corte ha quindi affermato che la ricorrente aveva l’onere di dimostrare rigorosamente come la parziale riforma del capo relativo alla natura comune del muro si ponesse in contrasto, di fatto o di diritto, con la condanna al risarcimento per la mancata possibilità di sopraelevare: contrasto che, secondo il Collegio, non emerge in maniera diretta e immediata dalla sentenza impugnata.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e, avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’ulteriore condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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