Questioni nuove in cassazione su convenzione urbanistica e oneri (Cass. civ. Sez. I n. 12379 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito. Chi propone ricorso ha l’onere di allegare di aver dedotto la questione dinanzi al giudice di merito, così da consentire alla Corte di verificare l’ammissibilità della censura sotto il profilo dell’assenza di novità e la sua fondatezza. Non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi, né rilevabili d’ufficio. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte.
Il Fatto
Una società proprietaria di aree ricomprese in un «Programma Integrato di Intervento» riceveva decreto ingiuntivo per il rimborso pro quota dei costi sostenuti da altri lottizzanti per lo spostamento di una linea di media tensione, in attuazione di una convenzione urbanistica stipulata con il Comune.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda per difetto di prova del pagamento. La Corte di appello di Milano, in riforma, accoglieva il gravame dei creditori, ritenendo dimostrati l’esborso e la sua riferibilità all’opera di urbanizzazione primaria. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di comunione e di lottizzazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo: la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provati i fatti costitutivi dell’azione di regresso in ragione dell’insistenza del manufatto rimosso nel perimetro della lottizzazione. Secondo la ricorrente, la sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione costituisce un consorzio urbanistico volontario, ma non impone l’applicazione della disciplina della comunione: rileverebbero anzitutto gli accordi intercorsi tra le parti e solo in via residuale tale normativa.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. La questione relativa all’applicabilità delle norme sulla comunione alle spese eseguite in attuazione della convenzione non risulta trattata nella sentenza di appello, dalla quale emerge che l’unica contestazione della società verteva sul fatto che l’opera non era stata realizzata nel suo interesse e che i controricorrenti avevano deciso di propria iniziativa di eseguirla.
In una simile evenienza grava sulla parte ricorrente l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito. Solo così la Corte può verificare l’ammissibilità della censura, sotto il profilo dell’assenza di novità, oltre che la sua fondatezza. I motivi devono infatti investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, come affermato dalle pronunce richiamate nel provvedimento.
Non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni estranee al tema del decidere dei gradi di merito, né rilevabili d’ufficio. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la sola revisione della sentenza quanto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte. Nel caso concreto la ricorrente non ha assolto a tale onere e omette di indicare il contenuto degli accordi e la sede in cui la relativa allegazione sarebbe stata spiegata, non consentendo alla Corte di valutarne tempestività e concludenza. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’annotazione del raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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