Omessa pronuncia sulle spese del giudizio di appello in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 6944 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nel merito non può, in assenza di uno specifico motivo sul capo delle spese, modificare la statuizione di condanna del giudice di primo grado disponendone la compensazione, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello. Il giudice del rinvio, vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e alle relative premesse logico-giuridiche, che ometta del tutto di pronunciarsi sulla domanda di condanna alle spese del giudizio di appello erroneamente compensate, incorre nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., integrando la decisione implicita di rigetto soltanto il caso in cui la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il Fatto
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta dal Fondo di previdenza sull’indennità di fine rapporto. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. La Commissione tributaria regionale, tuttavia, compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi, pur in assenza di uno specifico motivo di gravame, travolgendo la condanna del giudice di primo grado.
La Cassazione cassava la sentenza con rinvio, affermando che il giudice di appello non può modificare d’ufficio la statuizione sulle spese in mancanza di specifica impugnazione. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva la domanda e condannava l’Amministrazione alle spese di lite per il giudizio di primo grado e per il giudizio di rinvio, ma ometteva ogni pronuncia sulle spese del primo giudizio di appello, benché espressamente richieste. Gli eredi del contribuente ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Non basta la mancanza di una specifica argomentazione, se la decisione adottata, pur in contrasto con la pretesa, ne comporti il rigetto: in tal caso si ravvisa una statuizione implicita di rigetto, là dove la pretesa non esaminata sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 29191/2017; Cass. n. 25710/2024).
Sul vincolo del giudice del rinvio, la Corte ribadisce che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia di legittimità vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica, ma anche alle premesse logico-giuridiche, senza estendere l’indagine a questioni coperte dal giudicato implicito interno (Cass. n. 20981/2015; Cass. n. 20887/2018; Cass. n. 7091/2022).
Nel caso concreto, la sentenza rescindente aveva enunciato il principio per cui il giudice di appello non può compensare le spese in assenza di specifico motivo, e il rinvio era stato disposto proprio perché il giudice di secondo grado provvedesse a liquidare le spese del giudizio di appello appena concluso. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, ha invece liquidato solo le spese del giudizio di primo grado e quelle del giudizio di rinvio, omettendo del tutto quelle del primo appello, pur richieste dalla parte.
Tale omissione integra il vizio di omessa pronuncia, non potendosi ravvisare alcuna statuizione implicita di rigetto su un capo che il giudice del rinvio era tenuto a decidere in applicazione del principio di diritto. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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