Condono tombale non preclude l’accertamento sui crediti d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 7039 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono tombale, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione. Il condono, avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile, elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio. Ne consegue che l’adesione al condono non preclude l’esercizio del potere di accertamento in relazione all’art. 8 della l. n. 388 del 2000 e al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di recupero di un credito d’imposta a fini IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2002, per investimenti nelle aree svantaggiate. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la violazione dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000 e aveva proceduto al recupero del credito indebitamente utilizzato.

La Commissione tributaria provinciale di Sassari aveva respinto il ricorso della società contribuente. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, accoglieva l’appello della società, ritenendo che il recupero a mezzo avviso di accertamento fosse precluso all’Amministrazione, avendo il contribuente aderito al condono cd. tombale ex art. 9, comma 10, della l. n. 289 del 2002. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 9 e 10, della l. n. 289 del 2002 e dell’art. 8 della l. n. 388 del 2000, per avere la Commissione regionale erroneamente ritenuto che il condono tombale precluda il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Il motivo è ritenuto fondato. La Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 16692 del 2017, confermato da Sez. V n. 25719 del 2020, secondo cui in tema di condono tombale l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione. Il condono, avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile, elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio.

La sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto e va pertanto cassata in parte qua. La Corte precisa che l’effetto del condono opera sul debito fiscale, riducendolo o eliminandolo, ma non estende la propria efficacia ai crediti vantati dal contribuente, che mantengono la loro autonomia e restano esposti alla verifica dell’Amministrazione.

Il secondo motivo, con cui si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 7, della l. n. 388 del 2000, è invece dichiarato inammissibile. La Commissione regionale non ha affrontato il merito della questione concernente la legittimità del recupero, sicché la stessa dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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