Notifica PEC non provata: ricorso inammissibile per inesistenza (Cass. civ. Sez. V n. 7040 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994. La mancata produzione di tali ricevute impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio e integra l’inesistenza della notificazione. A tale carenza consegue l’impossibilità di disporre la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., poiché la sanatoria ivi prevista presuppone una notificazione esistente, ancorché nulla. Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna possono essere depositate fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Calabria propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado di Catanzaro. Il giudizio riguarda avvisi di accertamento IMU 2015-2016 emessi dalla concessionaria per conto del Comune.
Il ricorso è stato notificato in via telematica. Il Comune e la concessionaria rimangono intimati e non svolgono difese. La questione decisiva diventa così la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo PEC del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo della notificazione telematica. L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica si perfeziona, per il notificante, con la generazione della ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, entrambe previste dall’art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005. Tali ricevute costituiscono la prova certificata della spedizione e della consegna del messaggio.
Il ricorso notificato con modalità telematiche impone dunque la produzione del messaggio di trasmissione, dei suoi allegati e delle ricevute in formato .eml o .msg. La produzione rileva sul piano dell’ammissibilità e può intervenire, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio, secondo i precedenti richiamati (Cass. nn. 19078 del 2018, 18758 del 2017).
Nel caso concreto la difesa della ricorrente non ha prodotto né la ricevuta di avvenuta consegna né quella di accettazione. Manca quindi del tutto la prova dell’invio e della consegna con la relativa certificazione del gestore. Il procedimento di trasmissione non risulta conforme al diritto: si configura la “totale mancanza dell’atto” notificatorio e, dunque, l’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione (Cass. nn. 29670 del 2024, 15298 del 2020, 20072 del 2015).
La Corte richiama la necessità, affermata dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, di considerare residuale la categoria dell’inesistenza, configurabile solo in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso e l’impossibilità di applicare l’art. 291 cod. proc. civ., poiché la rinnovazione presuppone una notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (Cass. Sez. Un. n. 20604 del 2008; Cass. n. 20778 del 2021).
La Corte distingue il diverso caso in cui le ricevute siano depositate in formato .pdf anziché .eml o .msg (Cass. n. 16189 del 2023): lì resta incerta solo la prova della consegna, sanabile ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., mentre nella specie manca ogni prova dell’inoltro telematico. Poiché non è dato affermare né che la consegna vi sia stata né che sia mancata, il ricorso è inammissibile, con conseguente obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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