La società beneficiaria di scissione parziale risponde dei debiti della scissa senza bisogno di notifica delle cartelle (Cass. civ. Sez. 5 n. 23171 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società beneficiaria di scissione parziale risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi dell’art. 173, comma 13, terzo periodo, del t.u.i.r., dei debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti specifici da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento costituisce atto giuridicamente dipendente dal ruolo già formatosi nei confronti della società scissa, potendo essere effettuata direttamente nei confronti della società beneficiaria. Nessuna nullità della notifica a mezzo p.e.c. deriva dall’utilizzo di un indirizzo non risultante dai pubblici registri, ove l’indirizzo stesso sia chiaramente riferibile all’agente della riscossione e non sia dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava alla società, beneficiaria di una scissione parziale della società scissa, un’intimazione di pagamento relativa a somme portate da dieci cartelle esattoriali per imposte dovute dalla società scissa per gli anni dal 2010 al 2019. La pretesa riscossiva si fondava sulla responsabilità solidale della beneficiaria ex art. 173, comma 13, t.u.i.r..
La società impugnava l’intimazione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che respingeva il ricorso; il rigetto veniva confermato dalla CGT di secondo grado della Campania. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i tre motivi di ricorso, tutti formulati per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c..
Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta inesistenza giuridica della notificazione per essere l’intimazione proveniente da un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui nessuna nullità si verifica in tale ipotesi, poiché la circostanza non fa venir meno la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale risulta provenire. Per inficiare la validità della notifica, il contribuente deve evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa, onere non assolto nel caso di specie, essendo l’indirizzo di provenienza chiaramente riconducibile all’agente della riscossione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’invalidità derivata dell’intimazione per omessa notifica delle cartelle prodromiche alla beneficiaria. Ha precisato che gli enunciati delle Sezioni Unite n. 28709/2020, relativi al socio illimitatamente responsabile e al cessionario o conferitario d’azienda, si prestano ad essere estesi, per identità di ratio, all’ipotesi di scissione societaria parziale. Accertata la regolare notifica delle cartelle alla società scissa, alcun incombente doveva essere rinnovato nei confronti della coobbligata solidale.
Il terzo motivo, relativo all’insufficiente motivazione dell’atto impugnato, è stato respinto rilevando che l’intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è un atto vincolato che non necessita di analitica motivazione, essendo sufficiente il riferimento alla cartella notificata alla società scissa, della cui situazione debitoria la beneficiaria poteva acquisire piena conoscenza tramite i propri organi.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, all’abuso del processo ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., con applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.: condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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