Ipoteca su fondo patrimoniale e crediti tributari: onere della prova del debitore (Cass. civ. Sez. V n. 7177 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 cod. civ. Essa è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ovvero se il titolare del credito non ne conoscesse l’estraneità a tali bisogni. Grava sul debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. Il criterio identificativo dei debiti esecutivi va ricercato nella relazione tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia, non nella natura dell’obbligazione.
Il Fatto
L’agente della riscossione impugna la sentenza della C.T.R. della Puglia che, accogliendo l’appello della contribuente, aveva annullato l’iscrizione ipotecaria gravante su beni immobili costituiti in un fondo patrimoniale. Il giudice di appello aveva escluso che i debiti sottesi all’iscrizione fossero stati contratti per il soddisfacimento delle esigenze familiari, ritenendo perciò illegittima l’iscrizione. La contribuente è rimasta intimata.
La società formula tre motivi di ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 170 cod. civ., nonché il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti di natura previdenziale compresi nell’iscrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte tratta preliminarmente il terzo motivo, inerente la giurisdizione, e lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse. Richiamata la giurisprudenza consolidata formatasi sull’arresto delle Sezioni Unite n. 17111/2017, osserva che, per le controversie sull’iscrizione ipotecaria, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento: la giurisdizione spetta al giudice tributario o a quello ordinario secondo la natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se l’iscrizione si riferisce in parte a crediti tributari e in parte non tributari. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva espressamente delimitato il thema decidendum ai soli crediti di natura tributaria, sì che nessun interesse residua all’impugnativa sulla giurisdizione, ormai definitivamente preclusa.
Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente perché connessi, sono invece fondati. La Corte ricorda che l’iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell’art. 170 cod. civ., ed è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non ne conoscesse l’estraneità a tali bisogni (Sez. III n. 20998 del 2018; Sez. V n. 26496 del 2024).
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può aversi esecuzione sui beni del fondo va ricercato non nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia. Anche un debito tributario sorto per l’esercizio dell’attività d’impresa può ritenersi contratto per tale finalità, fermo restando che essa non sussiste per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze voluttuarie o speculative (Sez. VI-5 n. 3738 del 2015; Sez. V n. 1318 del 2022).
La decisione impugnata, limitandosi a desumere dalla comunicazione dell’iscrizione la natura dei debiti e ad escludere che fossero contratti per le esigenze familiari, dimostra di mal governare tali principi. Il giudice di appello non ha approfondito il rapporto fra i debiti tributari e i bisogni della famiglia, né la sussistenza della prova dell’estraneità del debito alle necessità familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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