Reiterata denuncia dei vizi non interrompe la prescrizione dell’azione di garanzia (Cass. civ. Sez. II n. 7188 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata denuncia dei medesimi vizi da parte del committente non vale a interrompere il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera, né quello dell’art. 1669 c.c. per il contratto di appalto. Poiché tali norme operano sul piano sostanziale, trova applicazione l’art. 2943 c.c.: solo la messa in mora del debitore è idonea a interrompere il decorso prescrizionale; la denuncia ripetuta non sposta in avanti il termine entro cui il committente deve agire in giudizio. Perché l’atto abbia efficacia interruttiva deve presentare un elemento soggettivo, dato dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento. Trattandosi di atto recettivo, l’onere di provare la conoscenza da parte del destinatario, anche in via presuntiva, ricade sul creditore.
Il Fatto
Una società aveva convenuto in giudizio il fornitore per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle immissioni intollerabili prodotte dagli impianti di ventilazione e aspirazione installati nei propri locali. Il convenuto si era difeso eccependo la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia e aveva chiamato in causa il terzo che aveva fornito e installato gli impianti.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non idonee a interrompere la prescrizione le missive inviate dalla società attrice. La Corte d’Appello, in riforma, aveva accolto il gravame e condannato il convenuto al pagamento della somma liquidata in consulenza tecnica d’ufficio. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale del rapporto tra denuncia dei vizi e interruzione della prescrizione. Il Collegio ribadisce che l’eccezione di cui all’art. 1669 c.c. e all’art. 2226 c.c. opera sul piano sostanziale e che, dunque, si applica l’art. 2943 c.c.. Le norme che fissano il termine annuale “dalla denuncia” si riferiscono a un termine di prescrizione, come tale soggetto a interruzione non solo per effetto della domanda giudiziale, ma anche per ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra denuncia e messa in mora. Solo quest’ultima interrompe il decorso prescrizionale; la reiterata denuncia dei medesimi vizi non produce il medesimo effetto e non sposta in avanti il termine entro cui il committente deve agire in giudizio. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 1955 del 22.02.2000.
Il Collegio individua poi un secondo profilo di fondatezza nell’omessa pronuncia sulla eccezione di mancanza di prova della notifica della missiva interruttiva. Trattandosi di atto recettivo, l’onere della prova della conoscenza da parte del destinatario, anche in via presuntiva, ricadeva sul creditore. La Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta a tale eccezione, pur decisiva ai fini dell’interruzione.
Il principio è ulteriormente precisato: perché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ. deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, e un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto. La richiesta di pagamento produce l’interruzione ad effetto istantaneo: non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia ricondotto a una pluralità di atti succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali ricavare la volontà dell’interessato. Richiama Cass. Sez. L. n. 16131 del 15.11.2002.
Quanto ai profili processuali, è manifestamente infondato il motivo sull’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.: nessun vizio di omessa pronuncia si configura quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, operando il principio del rigetto implicito dell’eccezione in presenza di una decisione incompatibile (richiamate Cass. Sez. V n. 29191 del 06.12.2017 e Sez. II n. 25710 del 26.09.2024). La Corte accoglie pertanto i motivi secondo, terzo e quarto, assorbe quinto e sesto e cassa con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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