Responsabilità di progettista e direttore lavori: autonoma la domanda di manleva dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. II n. 7176 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiamata in manleva del progettista e direttore dei lavori, proposta dall’appaltatore nel giudizio promosso dal committente per i vizi dell’opera, non costituisce estensione automatica della domanda attorea, ma domanda autonoma di garanzia impropria fondata sull’inadempimento contrattuale. Ne consegue che il committente non è onerato della denuncia dei vizi nei confronti del progettista e che l’appaltatore non deve rispettare il termine di decadenza previsto per la garanzia dell’opera. La responsabilità contrattuale del progettista che cumuli l’incarico di direttore dei lavori è regolata dalle norme generali sull’inadempimento e sulla prestazione d’opera intellettuale, con esclusione dell’art. 2226 cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione.

Il Fatto

Il condominio di un edificio residenziale conveniva in giudizio la società costruttrice e venditrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi vizi costruttivi, accertati mediante accertamento tecnico preventivo. La società, costituendosi, chiedeva di essere manlevata dal progettista e direttore dei lavori, il quale a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale.

Il Tribunale accoglieva le domande del condominio, condannava la società al risarcimento e riconosceva la manleva del tecnico nella misura del 50%, con ulteriore manleva dell’assicuratore. La Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale sia quello incidentale. Il progettista ricorreva per cassazione con tre motivi; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale investe la ritenuta insussistenza di decadenza e prescrizione nell’azione di garanzia svolta dall’appaltatore nei confronti del progettista. La Corte rileva che la chiamata in manleva è stata proposta ai sensi dell’art. 106, ultima parte, cod. proc. civ., per far valere una responsabilità autonoma del tecnico, e non per estendere la domanda del committente.

Il principio dell’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato opera solo quando la chiamata miri a liberare il convenuto dalla pretesa dell’attore, individuando nel terzo l’unico obbligato. Tale meccanismo non si applica quando il chiamante fa valere un rapporto diverso da quello dedotto come causa petendi, come avviene nella garanzia impropria.

Nella specie l’appaltatore ha dedotto la violazione di obblighi contrattuali per la cattiva esecuzione del progetto, non la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ.. Il condominio, quindi, non aveva alcun onere di denuncia dei vizi verso il progettista, avendo individuato la sola costruttrice come responsabile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 15781 del 2005: la responsabilità contrattuale dell’appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e ss. cod. civ., ma tali norme nulla dispongono sulla posizione del progettista che cumuli l’incarico di direttore dei lavori, la cui responsabilità segue le norme generali sull’inadempimento e sulla prestazione d’opera intellettuale.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che la tecnica della sentenza d’appello è equivoca, avendo dapprima dichiarato inammissibile l’appello incidentale per genericità e poi esaminandolo nel merito. Si afferma il principio per cui, ove il giudice abbia proceduto all’esame nel merito dopo aver dichiarato l’inammissibilità, con motivazione preponderante, è ammissibile l’impugnazione di entrambe le statuizioni. Una volta rigettato il motivo di merito, diviene però inammissibile per carenza di interesse la censura sull’inammissibilità.

Il terzo motivo, sulle spese, è infondato: la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di soccombenza e quello di causalità, senza che il rigetto di entrambi i gravami imponesse la compensazione. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile per il vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme; il secondo, sul criterio equitativo di riparto, è infondato, avendo il giudice di merito individuato le specifiche responsabilità e utilizzato il criterio equitativo solo per determinare l’entità del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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