Giudice di rinvio vincolato al giudicato sul carattere parziale della transazione (Cass. civ. Sez. III n. 7210 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio che si conformi al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di cassazione, e in particolare sull’accertato carattere parziale della transazione novativa, non viola l’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. quando definisce le sole domande rimaste sub judice. L’efficacia della transazione non è circoscritta, sul piano soggettivo, ai soli contraenti fratelli, poiché la Corte di legittimità ha affermato un principio di natura oggettiva sulla delimitazione delle pretese transatte. La statuizione di carenza di interesse ad agire resa dal giudice del rinvio, in quanto riferita a questione non coperta dal giudicato, non contrasta con il dictum della Corte di cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato nel 1981, con scrittura privata, un appartamento e due negozi da una società consortile, con la garanzia del suo rappresentante legale. Egli convenne in giudizio la società e il garante per accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Appreso che l’appartamento era stato rivenduto a un fratello, promosse un secondo giudizio per il danno da doppia alienazione immobiliare.

Nel corso dell’appello emerse una transazione del 1997 tra i fratelli, con reciproche rinunce. Dopo una sospensione e una pronuncia che ne aveva affermato la natura novativa, la Corte d’appello aveva rigettato le domande del ricorrente. Seguiva ricorso per cassazione, accolto con sentenza che aveva riconosciuto il carattere parziale della transazione e rinviato al giudice di merito, il quale ha deciso con la sentenza qui impugnata.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 1304, 1362, 1363, 1372 e 2908-2909 cod. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avesse disatteso il dictum di legittimità, che avrebbe limitato l’efficacia soggettiva della transazione ai soli fratelli contraenti.

La Corte ritiene la prospettazione non corrispondente al vero. Nella sentenza di annullamento la Cassazione aveva osservato che la transazione aveva oggetto parziale e non globale, non consentendo di definire il giudizio nella parte relativa all’accordo sull’immobile destinato a negozi. Il principio affermato è dunque di natura oggettiva, relativo alla delimitazione delle pretese transatte, e non già di limitazione soggettiva dell’efficacia del negozio.

Poiché la causa concernente la proprietà dei negozi era rimasta sub judice, il giudice del rinvio ha correttamente deciso su di essa. La sentenza di legittimità del 2018, occupatasi unicamente della transazione novativa, non ha affermato con efficacia di giudicato che il titolo di acquisto dei negozi risalisse alla scrittura del 1981: di tale affermazione non vi è traccia nella motivazione.

Ne deriva che la statuizione di carenza di interesse ad agire del ricorrente rispetto all’originaria domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni, riferendosi a questione rimasta appunto sub judice, non si pone in contrasto con il dictum della Corte. I motivi sono pertanto infondati e il ricorso va rigettato.

Il rigetto travolge le spese, liquidate a favore di ciascun controricorrente secondo soccombenza. La Corte dispone altresì la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle somme liquidate ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *