Prova del quantum nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 4053 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto non può fondare la prova del quantum sulla sola documentazione unilaterale prodotta in sede monitoria, poiché l’opposizione instaura un giudizio a cognizione piena nel quale l’onere probatorio è disciplinato dall’art. 2697 cod. civ. La contestazione del quantum non può dirsi superata quando il ricorrente ometta di specificare il tipo di rapporto intercorso tra le parti e non alleghi alcun accordo sul corrispettivo. In tale ipotesi il motivo di cassazione che censuri la valutazione delle prove e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
La società, per il tramite dei suoi soci amministratori, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del titolare di una ditta individuale per prestazioni asseritamente rese e non retribuite. Il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione, ritenendo provato il credito.
Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la decisione e ha revocato il decreto, accogliendo il motivo con cui gli appellanti lamentavano l’erronea valutazione della prova del credito. Il creditore ha allora proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi tra loro connessi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio, dal momento che controparte non avrebbe mai contestato il quantum della fattura. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello trascurato le prove documentali prodotte.
La Corte ha rilevato che i motivi sono inammissibili per carenza di specificità. Il giudice d’appello aveva fondato la decisione su un duplice rilievo: il ricorrente non aveva provato il quantum dovuto per l’attività prestata e né la fattura né l’estratto del registro delle merci in lavorazione per conto terzi offrivano elementi sufficienti a tal fine.
Di fronte a queste affermazioni, il ricorrente ha replicato che la prova del corrispettivo non era necessaria, poiché il quantum non era stato contestato, che il credito trovava base nella fattura non pagata e che il registro vidimato doveva qualificarsi come prova legale, con conferma dei testi escussi.
La Corte ha osservato che, a prescindere dall’erroneità dell’assunto secondo cui nel giudizio di opposizione sarebbe sufficiente la documentazione unilaterale prodotta in sede monitoria, è generico tanto il richiamo alle dichiarazioni testimoniali quanto il riferimento alla mancata contestazione del quantum. Il ricorrente non ha specificato il tipo di rapporto intercorso tra le parti, indicato in modo oscillante come “merce commissionata” e come “attività di lavoro”, né ha allegato alcun accordo sul supposto corrispettivo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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