Il rinvio alle tariffe ex l. 143/1949 legittima la maggiorazione dell’art. 21 senza specifico richiamo (Cass. civ. Sez. 2 n. 19247 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di determinazione del compenso per prestazioni d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. l’accordo delle parti costituisce la fonte principale e prevalente, mentre la tariffa professionale rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva cui ricorrere solo in assenza di pattuizioni. Quando il disciplinare d’incarico opera un rinvio recettizio alle tabelle tariffarie della l. n. 143/1949, il professionista ha diritto alle maggiorazioni previste dalla legge professionale anche in mancanza di un espresso richiamo alla singola disposizione, salvo che il regolamento contrattuale contenga una specifica e analitica previsione derogatoria. La violazione dei precetti che impongono l’inderogabilità dei minimi tariffari non comporta la nullità del patto in deroga, trattandosi di norme poste a tutela dell’interesse della categoria professionale e non dell’interesse generale.
Il Fatto
Un professionista, cui era stato affidato l’incarico di direzione lavori per l’ampliamento e il completamento di un presidio ospedaliero, otteneva un decreto ingiungente nei confronti dell’azienda sanitaria committente. All’esito del giudizio di opposizione, il compenso veniva liquidato in misura ridotta, con esclusione delle maggiorazioni del 50% e del 20% rispettivamente previste dagli artt. 17 e 21 della l. n. 143/1949. La Corte d’Appello rigettava il gravame del professionista, ritenendo che il disciplinare d’incarico costituisse regolamentazione completa ed esaustiva del corrispettivo, preclusiva di ogni integrazione tariffaria non espressamente richiamata. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del professionista, nel frattempo deceduto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando il primo motivo, ha precisato che l’art. 2233 cod. civ. ordina i criteri di determinazione del compenso secondo una scala preferenziale che colloca al primo posto l’accordo delle parti, cui le tariffe professionali restano subordinate. Ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 18450 del 2005 e da Sez. 2 n. 31311 del 2019, secondo cui la tariffa di categoria opera come fonte sussidiaria solo in assenza di pattuizioni.
Tuttavia, la Corte ha censurato l’assolutezza dell’assunto dei giudici di merito, i quali avevano trascurato il contenuto dell’art. 9 del disciplinare d’incarico, che prevedeva la determinazione del compenso sulla base delle tabelle A, B ed E allegate alla l. n. 143/1949, realizzando un rinvio recettizio alle tariffe. Con specifico riferimento alla maggiorazione di cui all’art. 17, comma 2, della legge professionale, la Corte ha tuttavia ritenuto che l’art. 12 del disciplinare contenesse una previsione analitica e specifica della prestazione aggiuntiva, disciplinata come mero rimborso spese, tale da prevalere sulle previsioni tariffarie e da escludere la maggiorazione.
Quanto alla maggiorazione prevista dall’art. 21 della l. n. 143/1949, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il disciplinare nulla disponeva al riguardo e che, in assenza di una volontà derogatoria, tornava a operare il rinvio generale alle tariffe operato dagli artt. 9 e 25 del disciplinare. Non è necessario, ha precisato la Corte, che le parti richiamino espressamente il contenuto della singola disposizione tariffaria perché il professionista possa invocarne l’applicazione.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e, comunque, infondato nel merito: il certificato di pagamento era stato rilasciato dal direttore dei lavori, soggetto non legittimato ad assumere impegni di spesa per l’ente committente. Il sesto motivo è stato accolto limitatamente alla maggiorazione ex art. 21, con la precisazione che la violazione dei minimi tariffari non determina la nullità della clausola derogatoria, mancando una sanzione espressa nell’ordinamento professionale di ingegneri e architetti.
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Nota della Redazione
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