Art. 23.

Art. 23.

Foro per le cause tra soci e tra condomini

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini ((, ovvero tra condomini e condominio,)), il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione III — Della competenza per territorio