Foro erariale e ristori crimini di guerra: competenza del Tribunale di Roma (Cass. civ. Sez. III n. 7371 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze e che abbiano ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente va individuato secondo il criterio del forum destinatae solutionis, determinato in base alla disposizione speciale dell’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e al decreto ministeriale attuativo. L’unica tesoreria rilevante è quella dell’autorità amministrativa centrale, ubicata in Roma, con conseguente radicamento della lite presso gli Uffici giudiziari della Capitale.

Il Fatto

I figli ed eredi di un militare italiano, internato e deportato dal settembre 1943 al maggio 1945 in un campo di concentramento nazista, hanno domandato al Tribunale di Roma la condanna della Repubblica federale tedesca e dello Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. Alla lite ha resistito la Presidenza del Consiglio; si è costituito motu proprio anche il Ministero dell’economia e delle finanze, rivendicando la propria titolarità passiva.

Con ordinanza del 20 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha declinato la competenza ratione loci in favore del Tribunale di Napoli, individuando nel distretto di Corte d’appello partenopeo il forum destinatae solutionis. Riassunta la causa, con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la devoluzione della lite al Tribunale di Roma.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 25 cod. proc. civ., che per le cause in cui è parte un’Amministrazione dello Stato radica la competenza nel luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di competenza per territorio non derogabile per accordo preventivo delle parti, né per adesione delle parti costituite, e il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio nei limiti delle preclusioni codicistiche.

Il foro erariale, disciplinato anche dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha natura generale e inderogabile e prevale su ogni altra competenza, anche se inderogabile, come affermato dalle Sezioni Unite n. 30649 del 2018 e da Cass. n. 26883 del 2020. Nelle cause in cui l’obbligazione dedotta in giudizio origini da fatto illecito si realizza una concorrenza alternativa tra il forum delicti e il forum destinatae solutionis.

Quanto al secondo criterio, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni non si determina secondo l’art. 1182 cod. civ., ma applicando le norme di contabilità pubblica (art. 54 del r.d. n. 2440/1923; artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. n. 827/1924), che fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento. Nella specie il forum delicti è escluso, essendo l’illecito perpetrato fuori dai confini nazionali; quanto al forum destinatae solutionis, la Presidenza del Consiglio si avvale di un’unica tesoreria ubicata in Roma, senza tesorerie provinciali.

La Corte esamina poi l’incidenza della costituzione del Ministero dell’economia e delle finanze, qualificandola come sanatoria equivalente a quella dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260: la titolarità passiva spetta unicamente a tale Ministero, in virtù del fondo istituito presso di esso dall’art. 43 del d.l. n. 36/2022. Il quarto comma di tale norma demanda a un decreto ministeriale le procedure di accesso e le modalità di erogazione; il decreto del 28 giugno 2023 ha stabilito che l’erogazione avvenga tramite la Direzione dei servizi del Tesoro, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria solo compiti ancillari. Da qui l’unica tesoreria rilevante, quella centrale in Roma, e la competenza del Tribunale di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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