Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.: conta l’unicità del danno-conseguenza, non del danno-evento (Cass. 16924/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 16924 del 29 maggio 2026 (cc. 21 maggio 2026; R.G.N. 4514/2023) — Presidente Emilio Iannello, Relatore Marilena Gorgoni.

Il principio di diritto

«In tema di responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ., il presupposto dell’unicità del fatto dannoso, quando le condotte dei diversi autori siano autonome e non coordinate, non va individuato nell’evento di danno in sé considerato, inteso come lesione dell’interesse protetto (danno-evento), bensì nelle conseguenze dannose risarcibili (danno-conseguenza); ne consegue che la solidarietà ricorre solo quando le diverse condotte abbiano concorso alla produzione delle medesime conseguenze pregiudizievoli, non autonomamente distinguibili se non sotto il profilo del rispettivo contributo alla loro entità, mentre deve escludersi quando le diverse condotte abbiano determinato danni tra loro distinti e causalmente separabili, ancorché insistenti sul medesimo bene o interesse giuridico tutelato».

Il fatto

Il proprietario di un immobile ristrutturato nel 2007 lamentava, dal 2009, ripetute infiltrazioni d’acqua e conveniva in giudizio le imprese esecutrici e i professionisti (progettista strutturale, progettista architettonico e direttore dei lavori) per il risarcimento. Il Tribunale e la Corte d’appello di Firenze accertavano una responsabilità concorrente, addebitando la parte prevalente del danno ai tagli praticati nella guaina impermeabilizzante dall’impresa in accordo con il direttore dei lavori, e limitavano la responsabilità del progettista strutturale alla sola errata progettazione della guaina taglia-muro, escludendone la solidarietà. Il direttore dei lavori ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il primo motivo: il giudice d’appello ha erroneamente qualificato come coperto da giudicato interno l’apprezzamento del Tribunale sulla “non contestazione” della consulenza tecnica. Le critiche valutative alla c.t.u., se non integrano eccezioni di nullità, sono argomentazioni difensive proponibili anche per la prima volta in appello (Cass., Sez. Un., n. 5624/2022); e la documentazione formatasi dopo la sentenza di primo grado non è preclusa ex art. 345 c.p.c. Sono invece respinti il secondo e il terzo motivo, che si risolvono in una richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento delle prove e della ricostruzione tecnico-fattuale, estranea al giudizio di legittimità.

La Corte accoglie anche il quarto motivo, sulla solidarietà. A fronte di un concorso causale accertato di più soggetti verso il medesimo danno-conseguenza (le infiltrazioni), la diversa incidenza delle singole condotte rileva solo nei rapporti interni ai fini del regresso e non giustifica l’esclusione della solidarietà nel rapporto esterno con il danneggiato. Per escludere la solidarietà il giudice avrebbe dovuto degradare la condotta di uno dei responsabili a mera occasione, riconoscendo a un altro antecedente un’efficienza causale determinante e assorbente (Cass., Sez. Un., n. 13143/2022); avendo invece la Corte d’appello riconosciuto un contributo causale, sia pur minore, del progettista, l’esclusione della solidarietà viola l’art. 2055 c.c.

Il dispositivo

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, rigetta il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Nei danni da pluralità di condotte (tipico il contenzioso edilizio tra imprese e professionisti), il danneggiato può pretendere l’intero da ciascun corresponsabile ogni volta che i contributi convergano sulle stesse conseguenze pregiudizievoli: la ripartizione percentuale opera solo nel regresso interno. La solidarietà si esclude soltanto se i danni sono ontologicamente distinti e separabili, o se una condotta ha efficacia causale assorbente che riduce le altre a mere occasioni.

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