Danno antitrust: l’archiviazione dell’AGCM vale come l’accertamento positivo? La questione va alla pubblica udienza (Cass. 18275/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 18275/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 11661/2025) — Presidente Mauro Di Marzio, Relatore Rosario Caiazzo. Rinvia la causa alla pubblica udienza.
La questione rimessa alla pubblica udienza
Se il provvedimento di archiviazione emesso dall’AGCM costituisca — conformemente ai provvedimenti di accertamento positivo — o meno prova privilegiata nel processo civile avente ad oggetto l’accertamento di condotta anticoncorrenziale e di abuso di posizione dominante per cui è causa.
Si tratta di un’ordinanza interlocutoria: la Corte non decide il ricorso, ma lo rinvia alla pubblica udienza per la novità e la rilevanza nomofilattica della questione. Il principio di diritto, quindi, non è ancora stato affermato.
Il fatto
Un distributore all’ingrosso di medicinali aveva agito contro una società farmaceutica produttrice, deducendo l’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE; art. 3 della legge n. 287/1990), la concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.) e la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto di fornitura, per l’ingiustificata riduzione delle forniture di alcuni farmaci. Il Tribunale di Venezia (sezione specializzata in materia di impresa) accertava la condotta illecita e, con successiva sentenza definitiva, condannava la produttrice al risarcimento; la Corte d’appello di Venezia (2025) confermava, osservando tra l’altro che l’AGCM non aveva adottato alcuna decisione sull’esistenza della condotta, essendosi limitata ad archiviare l’istanza. La società farmaceutica ricorreva per cassazione con due motivi, sostenendo che il provvedimento di archiviazione dell’AGCM — divenuto definitivo — avrebbe dovuto avere valore di prova privilegiata anche a proprio favore, e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE.
Il quadro di riferimento
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio risarcitorio “follow on”, gli atti del procedimento con cui l’AGCM ha accertato l’illecito anticoncorrenziale e irrogato la sanzione costituiscono una prova privilegiata: al professionista è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza però poter rimettere in discussione, nel giudizio civile, i fatti costitutivi della violazione sulla base dello stesso materiale probatorio o delle stesse argomentazioni già disattesi in sede amministrativa (Cass. n. 13486/2011; n. 11904/2014; n. 13846/2019; n. 23655/2021). La novità che giustifica il rinvio riguarda il verso opposto: se il medesimo valore di prova privilegiata spetti anche al provvedimento di archiviazione, ciòè a un accertamento “negativo” invocato dall’impresa a proprio favore. Per la novità e la rilevanza nomofilattica della questione, il Collegio rinvia la causa alla pubblica udienza.
Perché è rilevante
La decisione che verrà assunta all’esito della pubblica udienza inciderà sul valore probatorio, nel processo civile, degli esiti “negativi” dei procedimenti dell’AGCM. Se l’archiviazione venisse equiparata all’accertamento positivo, l’impresa convenuta in un’azione risarcitoria potrebbe opporre la chiusura del procedimento amministrativo come prova privilegiata a proprio favore; in caso contrario, l’archiviazione resterebbe un mero elemento liberamente valutabile dal giudice, privo di efficacia rafforzata. Per chi promuove o resiste a un’azione di danno antitrust si profila, dunque, un possibile spostamento degli equilibri probatori. Trattandosi però di rinvio interlocutorio, il principio non è ancora stato affermato: la parola passa alla pubblica udienza.
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