Compensazione tra saldi di conti correnti non rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 7375 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione cd. tecnica e legale tra più saldi attivi e passivi di conti correnti, prevista dall’art. 1853 cod. civ., non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il suo effetto estintivo soggiacce a uno specifico onere di dichiarazione di colui che intenda giovarsene, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1242, primo comma, cod. civ., senza necessità di formule sacramentali. La richiesta avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale è intempestiva e irrilevante ai fini della decisione. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è, inoltre, carente di autosufficienza ove il ricorrente non indichi il fatto storico, il dato testuale o extratestuale che lo prova, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
Il Fatto
La vicenda origina da un decreto ingiuntivo emesso nel 1991 con cui una banca intimava a un debitore principale e ad alcuni fideiussori il pagamento di una somma rilevante, riferita al saldo passivo di due conti correnti e all’addebito di effetti cambiari rimasti insoluti. Il Tribunale, in primo grado, revocava il decreto e condannava alcuni dei convenuti al pagamento di una somma minore, dopo aver espunto dal saldo l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La Corte d’appello, in riforma, accertava nei confronti della curatela fallimentare un credito della banca per il saldo a debito di uno dei conti, epurato da capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, spese e competenze, e rilevava che l’altro conto presentava un saldo a credito del correntista. La curatela ricorre in Cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della compensazione legale tra i due saldi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1853 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo: il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto operare la compensazione tra il saldo negativo di un conto e quello positivo dell’altro, con conseguente saldo a credito del correntista, trattandosi di sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano banca e correntista.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. L’art. 1853 cod. civ. prevede sì un’ipotesi di compensazione tecnica e legale tra più saldi attivi e passivi, ma la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 7142 del 2018, con richiamo a Cass. n. 12953 del 2016, Cass. n. 10335 del 2014 e Cass. n. 22324 del 2014, e Cass. n. 17914 del 2019) esclude che essa possa essere rilevata d’ufficio, in forza del principio generale di cui all’art. 1242, primo comma, cod. civ.
Il relatore osserva che la deduzione del ricorrente di avere richiesto la compensazione in comparsa conclusionale non trova cenno nella sentenza impugnata. Anche a volerla ritenere vera, la richiesta sarebbe comunque irrilevante, perché avanzata in via di eccezione in modo del tutto intempestivo.
La Corte rileva altresì che la censura di omesso esame è carente di autosufficienza: nel rispetto degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il secondo motivo, relativo alle spese di primo e secondo grado, è parimenti inammissibile, poiché non contiene una censura di legittimità della statuizione impugnata, ma deduce la regolamentazione che sarebbe corretta nell’ipotesi di cassazione senza rinvio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; nulla si statuisce sulle spese, essendo la resistente rimasta intimata, con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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