Acquisizione degli estratti conto da parte del CTU e azione di ripetizione di indebito (Cass. civ. Sez. 1 n. 20567 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame contabile disciplinato dall’art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti e nel rispetto del contraddittorio, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, ivi compresi quelli diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Tale attività presuppone che le parti costituite siano state sentite e abbiano prestato il consenso; l’eventuale nullità derivante dall’impiego della documentazione in assenza di consenso è una nullità relativa, disciplinata dall’art. 157, comma 2, c.p.c., e come tale sanabile se non eccepita nella prima difesa utile. Il correntista che agisce per la ripetizione di indebito non è tenuto a documentare le rimesse esclusivamente mediante la produzione integrale degli estratti conto, potendo la prova del saldo essere fornita anche aliunde, attraverso mezzi di cognizione assunti d’ufficio, come la consulenza tecnica contabile.
Il Fatto
La società e i soci fideiussori avevano convenuto in giudizio la banca per ottenere l’accertamento negativo del credito e la ripetizione delle somme indebitamente trattenute in relazione a un rapporto di conto corrente aperto nel 2001, deducendo la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale, agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica contabile, aveva accolto le domande, condannando la banca al pagamento del saldo attivo rideterminato. In sede di appello, la Corte territoriale aveva invece respinto le domande, ritenendo illegittima l’acquisizione da parte del consulente degli estratti conto prodotti dai correntisti solo nel corso delle operazioni peritali, in quanto diretti a provare fatti principali della domanda.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 198 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 3086 del 2022. Il Supremo Collegio ha precisato che, in materia di esame contabile, il consulente può acquisire anche documenti relativi a fatti principali della causa, senza che operino le preclusioni istruttorie vigenti per le parti, purché nel rispetto del contraddittorio e con il consenso delle parti stesse.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione degli estratti conto, poiché la banca era rimasta contumace in primo grado e, pertanto, non aveva potuto né prestare né negare il proprio consenso, né sollevare eccezioni. L’eventuale nullità derivante dall’utilizzo di tale documentazione senza il consenso sarebbe comunque una nullità relativa, sanata dalla mancata eccezione nella prima difesa utile. Inoltre, la disposizione della consulenza tecnica non rientra tra i provvedimenti che, ex art. 292 c.p.c., devono essere notificati al contumace.
Quanto al secondo motivo, relativo all’onere probatorio gravante sul correntista, la Corte ha affermato il principio per cui la prova del saldo del conto può essere fornita non solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto, ma anche attraverso altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la consulenza tecnica contabile. Il motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame e decida anche sugli ulteriori motivi di appello della banca, rimasti assorbiti in sede di merito.
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Nota della Redazione
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