Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 10005 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur formalmente rubricando il vizio come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si risolva in sostanza in una doglianza di insufficienza della motivazione non più denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. È del pari inammissibile il ricorso che non censuri in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a una rilettura del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio un avvocato dinanzi al Giudice di pace per ottenere il pagamento del prezzo di vendita di un bene. A seguito di una pronuncia di incompetenza, il giudizio veniva riassunto e la società proponeva domanda subordinata relativa all’utilizzo di una fotocopiatrice. Il Giudice di pace rigettava la domanda principale e accoglieva quella subordinata, condannando il convenuto al pagamento di una somma per l’utilizzo del bene, al rilascio dello stesso e rigettando le pretese risarcitorie riconvenzionali.
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice d’appello, rigettava il gravame. Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, denunciando la violazione del contraddittorio, dei criteri di interpretazione del contratto, l’erronea qualificazione del rapporto di noleggio, la mancata tutela risarcitoria e l’integrale compensazione delle spese di primo grado. La trattazione era fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi perché logicamente connessi. Pur essendo rubricati come nullità della sentenza, essi in sostanza si risolvono in censure riconducibili all’insufficienza della motivazione ovvero in vizi insussistenti, poiché la motivazione d’appello ripercorre adeguatamente l’iter decisorio del giudice di prime cure.
Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio, la Corte rileva che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui l’atto di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza ex art. 50 cod. proc. civ. può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, purché sia rispettato il contraddittorio, cumulando in sé la funzione conservativa degli effetti della litispendenza e quella introduttiva di un nuovo giudizio (Cass. Sez. 3 n. 15753 del 2014; Cass. Sez. 3 n. 132 del 2016).
Parimenti insussistente è la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale: l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e chiarire in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo pretendere di far prevalere la propria opzione ermeneutica (Cass. Sez. 1 n. 27136 del 2017; Cass. Sez. L n. 18214 del 2024).
I motivi sono inoltre inammissibili perché non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi della decisione d’appello, che ha accertato la fonte negoziale della pretesa creditoria riconducendola a un contratto di noleggio, essendo emerso che la società vi aveva dato esecuzione mettendo il bene nella disponibilità del ricorrente.
Il quarto motivo è inammissibile perché reitera doglianze già disattese, risolvendosi nella richiesta di una rilettura del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo è del pari inammissibile: il sindacato sui profili di compensazione delle spese è limitato ad accertare la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. Sez. 6-3 n. 24502 del 2017; Cass. Sez. 3 n. 15847 del 2024). La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, oltre all’importo ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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