Regolamento di competenza inammissibile contro la riattivazione del processo sospeso (Cass. civ. Sez. III n. 7532 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice accoglie l’istanza di riattivazione del processo sospeso per pregiudizialità non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Il regolamento è esperibile avverso il provvedimento che respinge l’istanza di riassunzione del processo sospeso, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., e non avverso quello che la accoglie o che rigetta l’istanza di sospensione. La definitività del provvedimento sulla competenza presuppone la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle memorie, requisiti estranei al decreto adottato in calce all’istanza di riattivazione. Il controllo sulla correttezza della mancata conferma della sospensione resta riservato all’impugnazione della decisione finale.
Il Fatto
Nel 2014 il ricorrente ottenne dal Tribunale di Arezzo un decreto ingiuntivo per onorari professionali, opposto dalla società committente con contestuale domanda riconvenzionale di risarcimento per pretesi errori di progettazione. Nel giudizio di opposizione si inserirono le domande di manleva verso le compagnie assicurative e la chiamata in causa di altri professionisti coinvolti.
Nelle more, il credito opposto divenne oggetto di due separati giudizi, nei quali la società e il suo amministratore chiesero accertarsi la nullità o l’invalidità della rinuncia ad agire rilasciata in favore del professionista. Il giudice dell’opposizione ritenne i due giudizi pregiudiziali e sospese il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Definito il primo grado dei giudizi pregiudiziali, le parti, salvo la società, chiesero la prosecuzione: il Tribunale l’accolse con ordinanza del 21 febbraio 2024, contro la quale la società propose regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Pubblico Ministero. Si sosteneva che il provvedimento impugnato difettasse di definitività, non essendo preceduto dalla precisazione delle conclusioni e dallo scambio delle memorie. La Sezione III osserva che quei requisiti condizionano la definitività del provvedimento che statuisce sulla competenza, non di quello che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione per pregiudizialità o di prosecuzione del giudizio sospeso. Su tale istanza il giudice provvede con decreto in calce, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., forma incompatibile con l’invito a precisare le conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali.
La Corte aggiunge che, finché il processo è sospeso, nessun atto può essere compiuto: imporre alle parti attività finalizzate a stabilire se quelle attività possano essere compiute sarebbe un paradosso. Ricorda inoltre che le Sezioni Unite, ammettendo l’impugnabilità con il regolamento del provvedimento che respinge l’istanza di prosecuzione, nulla osservarono sull’assenza di previa precisazione delle conclusioni nel caso allora esaminato.
Il ricorso è però inammissibile per altra ragione. Il provvedimento impugnato non ha sospeso il processo, ma lo ha riattivato. Come non è impugnabile il rigetto dell’istanza di sospensione, così non lo è il provvedimento che fissa l’udienza di prosecuzione. Impugnabile è solo il provvedimento che respinge l’istanza di riassunzione proposta ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., poiché l’art. 42 cod. proc. civ., pur norma speciale, è suscettibile di interpretazione estensiva a tale ipotesi, secondo l’insegnamento richiamato delle Sezioni Unite n. 21763 del 2021 e delle ordinanze Sez. VI-3 n. 20344 del 2020 e Sez. VI-2 n. 31694 del 2019.
Nel caso esaminato la riassunzione è stata chiesta e ammessa. Il controllo sulla correttezza del provvedimento con cui il giudice di merito ha rifiutato di mantenere la sospensione per pregiudizialità non può avvenire con il regolamento di competenza, ma soltanto con l’impugnazione della decisione finale. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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