Diritto d’autore su fotografia, contraffazione e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 14031 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di contraffazione di un’opera fotografica, il tema della titolarità del diritto d’autore e del relativo onere probatorio non viene in rilievo quando il giudice di merito fondi la decisione sull’accertamento in fatto della diversità sostanziale tra l’immagine dell’attore e quella utilizzata dal convenuto. L’accertamento che le due fotografie siano distinte, e che non vi sia stata alcuna modifica posticcia diretta a camuffare l’indebito utilizzo, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il motivo che si risolva in una rivalutazione delle prove è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Un fotografo professionista ha convenuto in giudizio una società, allegando la violazione dell’art. 2, lett. f) r.d. n. 633/1941 per avere la convenuta pubblicato per circa due anni sul proprio sito internet una fotografia aerea dell’isola di Giannutri. Il ricorrente ha dedotto che l’immagine pubblicata fosse la stessa da lui scattata, con alcune modifiche dirette a renderla irriconoscibile, e ha chiesto il risarcimento dei danni per l’utilizzo non autorizzato.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo non provato che la foto usata dalla convenuta fosse la stessa di proprietà dell’attore. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione, escludendo che dai documenti prodotti emergesse che le due fotografie fossero state scattate alla medesima quota e nelle stesse condizioni di luce, e valorizzando alcuni particolari differenziali. Ha inoltre escluso che la foto contestata fosse stata contraffatta per impedirne il riconoscimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria; la società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 r.d. n. 633/1941, in combinato disposto con gli artt. 5, 6 e 8 Dir. 48/2004/CE. La tesi del ricorrente è che l’autorialità si presuma in capo a chi si dichiara autore dell’immagine, purché adduca elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti; e che, data la facilità di replicazione delle immagini, sia il convenuto a dover provare una diversa autorialità. Nel caso concreto, il convenuto non avrebbe offerto alcun elemento sull’origine dell’immagine.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché fondato su un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità. Il giudice di appello non ha posto a fondamento della decisione il tema dell’effettiva sussistenza della proprietà intellettuale in capo all’attore, né l’obbligo di dimostrarne la titolarità e il conseguente onere della prova: non viene quindi in questione l’assolvimento di tale onere.
Il giudice di appello ha piuttosto ritenuto che la fotografia utilizzata dalla società fosse una fotografia diversa, avendo accertato in fatto differenze sostanziali tra le due immagini — l’assenza della linea dell’orizzonte, la rappresentazione di due barche a vela e il colore del fondale — e avendo escluso che vi fosse stata alcuna modifica posticcia apposta alla foto contestata per camuffare l’indebito utilizzo, sul rilievo che di tale aspetto non era stata fornita prova.
Il motivo si risolve dunque in una rivalutazione delle prove, non consentita in Cassazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla per le spese in assenza di difese scritte dell’intimato, con sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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