Blocco di adeguamento delle borse di studio dei medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 7534 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non sono soggette né all’incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsti dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una serie di interventi legislativi. Né la diretta applicazione della richiamata norma del 1991, né il diritto risarcitorio correlato alla dedotta tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla adeguata remunerazione fondano la pretesa di percepire importi pari a quelli entrati a regime dall’anno accademico 2006/2007: lo Stato italiano aveva già adempiuto all’obbligo di fissazione della remunerazione adeguata con la normativa del 1991, mentre il nuovo assetto introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, differito al 2007, costituisce frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dagli obblighi europei.

Il Fatto

Alcuni medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione universitaria in epoca anteriore al 2007 convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri Ministeri, oltre all’Università degli Studi di Napoli Federico II, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE, con riconoscimento degli incrementi annuale e triennale di cui all’art. 6, primo comma, d.lgs. n. 257/1991.

Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda risarcitoria e quella relativa all’adeguamento annuale, dichiarando inammissibile, siccome tardivamente proposta, quella preordinata all’adeguamento triennale. La Corte d’appello di Napoli respinse l’impugnazione, richiamando propri precedenti e una serie di pronunce di legittimità. I medici hanno proposto ricorso per cassazione su cinque motivi; la sola Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile in applicazione del principio affermato a partire da Cass., Sez. un., n. 3840/2007: quando il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità che lo ha spogliato della potestas iudicandi sul merito, abbia impropriamente inserito argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnarle. La statuizione di tardività non era stata censurata in appello: l’impugnazione che pretenda un sindacato sulla motivazione svolta ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse.

Nel merito dei primi due motivi, la Corte richiama l’orientamento consolidato, culminato in Sezioni unite n. 20006/2024, secondo cui la pretesa degli specializzandi ante 2007 di percepire una borsa pari a quella a regime dal 2006/2007 non trova fondamento nell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 né nel diritto risarcitorio per mancata attuazione delle direttive europee. Lo Stato aveva adempiuto all’obbligo di fissare una adeguata remunerazione già con la normativa del 1991; la soglia della remunerazione adeguata è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, nel limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Il differimento dell’applicazione degli artt. da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 al 2006/2007 e la sostanziale conferma del d.lgs. n. 257 del 1991 rientrano nella legittima potestà legislativa. La normativa del 1999 non può qualificarsi come primo atto di effettivo recepimento degli obblighi comunitari sulla misura della remunerazione: trattandosi di normativa più favorevole, il legislatore può farne decorrere l’efficacia quando lo reputi opportuno, senza che ciò integri tardivo recepimento né violazione dell’art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza. Non si pongono questioni di rinvio pregiudiziale né di costituzionalità.

Quanto all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale, la Corte ribadisce che il blocco opera per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, in forza del succedersi degli interventi normativi richiamati.

Il quarto motivo, sulla dedotta legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università in solido, è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.: la censura non è localizzata né precisata. In ogni caso difetta di decisività, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda per altre ragioni, con statuizione assorbente in ossequio al principio della ragione più liquida. Il quinto motivo, sulla prescrizione decennale, è parimenti inammissibile per assorbimento, non afferendo la ratio decidendi alla prescrizione ma alla negazione dell’esistenza del diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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