Borse di studio medici specializzandi non soggette a rivalutazione (Cass. civ. Sez. III n. 7535 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, che hanno prescritto per i medici specializzandi un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257/1991, mediante il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16/CEE, di natura meramente compilativa, è stata recepita dal d.lgs. n. 368/1999, applicabile dall’anno accademico 2006-2007, senza introdurre alcun nuovo obbligo sulla misura della borsa per gli anni anteriori. L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, per effetto del blocco disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una pluralità di disposizioni legislative succedutesi nel tempo. L’individuazione del livello adeguato della remunerazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, non essendo configurabile un obbligo comunitario di mantenimento nel tempo del potere di acquisto.
Il Fatto
I medici ricorrenti, che avevano conseguito il diploma di specializzazione tra il 1996 e il 2008, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Dicasteri chiedendo la condanna dello Stato al risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE.
La pretesa risarcitoria era parametrata alla differenza tra le borse di studio effettivamente percepite e gli importi che sarebbero spettati in caso di corretta attuazione degli obblighi comunitari, con riguardo anche all’incremento annuale e alla rideterminazione triennale di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. I medici hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi e formulando istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione relativa alla spettanza, in favore degli specializzandi, del diritto al ristoro economico corrispondente alla differenza tra il trattamento entrato a regime dall’anno accademico 2006-2007 e le borse percepite negli anni precedenti.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamandosi le argomentazioni di Cass. n. 29499/2024. Le direttive del 1975 e del 1982 sono state attuate con il d.lgs. n. 257/1991; la direttiva n. 93/16/CEE ha avuto carattere meramente compilativo, priva di efficacia innovativa sulla misura dei compensi; il d.lgs. n. 368/1999 ha riorganizzato le scuole di specializzazione solo dall’anno accademico 2006-2007, lasciando operativa, per gli anni anteriori, la sola disciplina del 1991.
Il secondo motivo è ritenuto infondato. L’importo delle borse per gli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto a indicizzazione né all’adeguamento triennale, poiché l’art. 32, comma 12, legge n. 449/1997, confermato dall’art. 36, comma 1, legge n. 289/2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento ed escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6 del citato decreto. Il dato letterale della disposizione impone di riferirla all’intero corpus normativo, comprendendovi tanto l’incremento annuale quanto la rideterminazione triennale.
La tesi della reviviscenza degli aggiornamenti è respinta anche per una ragione intrinseca: l’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 è stato abrogato dalla legge n. 266/2005, che ne ha fatto salva la vigenza fino all’anno accademico 2005-2006, termine insufficiente a integrare il presupposto del triennio. Il blocco non è irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti erogati dallo Stato.
Il Collegio richiama il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 20006/2024, che ha ribadito il congelamento di entrambi i meccanismi di adeguamento, già consolidatosi trasversalmente nelle sezioni semplici. Ne deriva l’insussistenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale, spettando al legislatore nazionale l’individuazione discrezionale del livello adeguato della remunerazione.
Nota della Redazione
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