Royalties e valore in dogana: controllo di fatto del licenziante sul produttore (Cass. civ. Sez. V n. 7608 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione, a norma dell’art. 32 del regolamento CEE n. 2913/1992, come attuato dagli artt. 157, 159 e 160 del regolamento CEE n. 2454/1993, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi. La verifica della condizione di vendita impone di accertare se il licenziante eserciti, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sul produttore. Lo spedizioniere doganale, rappresentante indiretto dell’importatore, risponde in solido dell’obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione.
Il Fatto
La controversia nasce dagli avvisi di rettifica emessi dall’Ufficio delle Dogane con i quali sono stati riliquidati i diritti doganali su prodotti importati nel periodo dall’1 luglio 2010 al 31 dicembre 2012, sul presupposto che nella determinazione del valore delle merci in dogana non fosse stato incluso l’ammontare corrisposto a titolo di royalties alla titolare del marchio.
La società importatrice, quale spedizioniere doganale obbligata in solido, ha impugnato il provvedimento di irrogazione sanzioni, eccependo di non essere a conoscenza dell’applicazione delle royalties e la carenza dei presupposti previsti dall’art. 157 delle disposizioni di applicazione del Codice doganale europeo. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto la richiesta di trattazione in pubblica udienza, richiamando l’art. 375 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che delinea un rapporto di regola-eccezione in favore dell’adunanza camerale. Le questioni prospettate non rivestono rilevanza nomofilattica, essendo già intervenute pronunce di legittimità sulla determinazione del valore in dogana di prodotti fabbricati su modelli e con marchi oggetto di licenza.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato la nozione di valore di transazione e la funzione dell’art. 32 CDC, che impone di addizionare al prezzo i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. Il regolamento di attuazione richiede tre condizioni cumulative: la mancata inclusione nel prezzo, il riferimento alle merci da valutare e la natura di condizione di vendita.
La Corte ha valorizzato l’insegnamento della Corte di giustizia nella causa C-173/15, GE Healthcare, secondo cui il pagamento è condizione di vendita qualora il venditore non sarebbe disposto a vendere senza di esso; occorre verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo tale da garantire che l’importazione sia subordinata al versamento del corrispettivo. L’allegato 23 delle DAC definisce il controllo come potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto, sul soggetto controllato. Il documento TAXUD/800/2002, pur non vincolante, offre utili indicatori: la scelta del produttore, il controllo sulla produzione e sulla logistica, la fissazione delle condizioni di prezzo, il divieto di prodotti concorrenti, la specificità del design e del marchio.
La Corte ha censurato la sentenza impugnata per non avere analizzato nel dettaglio le clausole del contratto di licenza alla luce di tali principi. Da alcune clausole emerge che l’ingerenza del licenziante non era limitata al controllo di qualità: era prevista la consegna di un prodotto finito rappresentativo di ogni linea, con rimozione del marchio in caso di non conformità, il diritto di ispezionare i prodotti e l’autorizzazione preventiva di pubblicità e imballaggio.
Sul secondo motivo, i giudici di legittimità hanno confermato che lo spedizioniere doganale, rappresentante indiretto, risponde in solido dell’obbligazione doganale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione, con obbligo di vigilare, secondo la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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