Inammissibile la correzione ma emendabile d’ufficio la discrasia tra motivazione e dispositivo sulle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 22746 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. per la correzione di un errore materiale che non sia configurabile nel dispositivo della sentenza. L’inammissibilità non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. In materia di regolamentazione delle spese di lite, la discrasia tra motivazione e dispositivo può essere corretta, non risolvendosi il contrasto nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultino chiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione dell’errore materiale che assumeva contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 17829/2021, depositata il 22.06.2021, la quale aveva deciso il giudizio tra l’Agenzia e una società contribuente.
L’errore sarebbe consistito nella omessa indicazione, anche nel dispositivo, della compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio — ivi comprese quelle dei giudizi di merito — che era invece stata disposta nell’ultimo capoverso della motivazione dedicato alle spese, laddove si affermava l’opportunità di disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. L’intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che l’istanza di correzione è inammissibile, non essendo configurabile alcun errore materiale nel dispositivo della sentenza. Il vizio denunciato dall’Agenzia, infatti, non riguardava la parte dispositiva, ma la motivazione del provvedimento.
L’inammissibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., tuttavia, non ha impedito alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché fosse instaurato il contraddittorio e ricorressero le condizioni per l’intervento emendativo. A sostegno di tale potere, la Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite n. 4353 del 2023 e Cass. n. 28035 del 2025, evidenziando la prevalenza dell’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’errore materiale sussisteva nella motivazione della sentenza, nella parte riguardante la regolamentazione delle spese, laddove veniva disposta l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, senza che fossero spiegate le ragioni della compensazione anche per le spese dei giudizi di merito. Tale statuizione contrastava con il dispositivo, in cui la compensazione era stata correttamente disposta solo per il giudizio di legittimità.
La compensazione delle spese dei giudizi di merito, disposta a p. 6, punto 5 della motivazione, contrastava irrimediabilmente con quanto statuito ai precedenti punti 3 e 3.1 della stessa motivazione, in cui era stato esaminato l’ultimo motivo del ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle entrate. Tale motivo era stato formulato proprio avverso il capo di sentenza relativo alle spese del processo di primo grado e la Corte, nel ritenerlo infondato, aveva affermato che la sentenza impugnata aveva respinto, sia pure in via tacita, il motivo di appello concernente la mancata compensazione delle spese del primo grado. L’omessa spiegazione delle ragioni della compensazione delle spese dell’intero giudizio, confrontata con le precedenti affermazioni della motivazione e con il dispositivo, comprovava che l’affermazione sulla compensazione delle spese dei giudizi di merito era dovuta ad un evidente errore materiale, suscettibile di correzione, dovendosi sostituire le parole “dell’intero giudizio” con le parole “del giudizio di legittimità”.
Non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
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Nota della Redazione
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