No a modifica senza impugnazione incidentale su riforma parziale e spese (Cass. civ. Sez. III n. 7622 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime del processo civile, la parziale riforma della sentenza di primo grado non legittima di per sé la modifica del capo relativo alle spese processuali di quel grado. Il giudice d’appello può rivedere tale capo solo all’esito di un rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra le spese e il capo o i capi decisi in riforma. La regola va letta in senso costituzionalmente orientato al diritto all’impugnazione, così da non trasformare l’impugnazione proposta in una reformatio in pejus per chi ha impugnato. Resta invece insindacabile in sede di legittimità la liquidazione equitativa del danno da perdita di guadagni quando la motivazione dia conto del processo logico e valutativo seguito.

Il Fatto

Una società attiva nel settore del credito al consumo conviene in giudizio il gestore telefonico per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, asseritamente derivanti dall’interruzione della linea di trasmissione telematica oggetto di un contratto di somministrazione. Il Tribunale accoglie la pretesa solo per il danno emergente costituito dai ratei mensili pagati per la fornitura della linea, escludendo i pregiudizi correlati allo sviamento della clientela e alla reputazione commerciale.

La Corte d’appello di Napoli riforma parzialmente la decisione, liquidando anche, per quanto ritenuto di ragione, il danno da perdita di maggiori utili, e riduce la liquidazione delle spese del primo grado. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; la controparte deposita solo memorie. Il giudizio è stato rinviato alla Corte con precedente ordinanza interlocutoria.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare la Corte dichiara il ricorso procedibile. Il ricorrente aveva depositato copia della sentenza impugnata in forma di duplicato informatico, priva del c.d. “glifo” di deposito, della relativa data e del numero identificativo. La Corte osserva che l’onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è assolto anche mediante il duplicato informatico, che ha il medesimo valore giuridico dell’originale informatico e, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare sovrapposizioni o annotazioni alteranti.

Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, i dati di pubblicazione, ove contestati e non desumibili dai sistemi informatici della Corte, vanno ricavati dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d’ufficio ex art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ. per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Nel merito, il primo e secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale ha liquidato il danno da perdita di guadagni in via equitativa, applicando una percentuale di utile sui ricavi alla differenza tra il fatturato del periodo contestato e il maggior fatturato dell’anno precedente. L’omogeneità dei costi non implica che l’intera differenza di fatturato sarebbe stata certamente conseguita e senza costi aggiuntivi. Il ricorso all’equità, con motivazione decifrabile e non illogica, attiene al sindacato del giudice di merito e non è modificabile in legittimità; è riservata al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio.

Il terzo e quarto motivo sono invece fondati per quanto di ragione. La Corte d’appello ha ridotto la liquidazione delle spese di prime cure in assenza di impugnazione incidentale della parte soccombente. Non vale obiettare che la decisione di primo grado è stata riformata parzialmente, poiché la riforma non ha inciso sul capo relativo al danno emergente dei ratei contrattuali, sul cui quantum il Tribunale aveva parametrato le spese. La modifica del capo sulle spese del primo grado è ammessa solo previo rigoroso riscontro del rapporto di dipendenza con i capi decisi, in senso rispettoso del diritto all’impugnazione. La decisione è pertanto cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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