Revocatoria fallimentare dell’atto del terzo e onere della prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 16121 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’atto dispositivo pregiudizievole sia posto in essere non dal fallito ma da un terzo, ancorché già amministratore della società poi fallita, la revocatoria fallimentare ex art. 66 l.fall. costituisce derivazione dell’azione pauliana e ne segue le regole generali, ivi compresa la distribuzione dell’onere probatorio dell’art. 2901 c.c. Il creditore che alleghi il pregiudizio consistente nella maggiore difficoltà di recupero dei crediti per effetto della dismissione patrimoniale non è tenuto a provare la permanenza di beni residui in capo al debitore. È invece il debitore a dover dimostrare che i beni rimasti siano sufficienti a garantire i creditori. In difetto di tale prova, la variazione qualitativa del patrimonio integra l’eventus damni e rende più incerto il soddisfacimento concorsuale.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società in liquidazione convenne davanti al Tribunale di Napoli il venditore, già amministratore della società, e il terzo acquirente di un immobile, chiedendo la revoca dell’atto di compravendita. Il credito fatto valere era di natura risarcitoria, per la mala gestio ascritta all’amministratore prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno della domanda la curatela dedusse l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, il danno e la conoscibilità del pregiudizio da parte dell’acquirente.
Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo provata la responsabilità del venditore, l’eventus damni e l’elemento soggettivo del terzo, desunto dalle condizioni anomale della vendita. La Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame dell’acquirente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un unico complesso motivo; la curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunziato la violazione degli artt. 112, 116, 132 e 342 c.p.c., degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando l’erronea esclusione dell’adempimento di un debito scaduto, la ritenuta anteriorità delle condotte di mala gestio, la sussistenza del credito risarcitorio e l’omessa inversione dell’onere della prova.
Le prime due censure sono dichiarate inammissibili, per difetto di specificità e perché prospettate non in iure ma in facto. La Corte ribadisce che rientra nell’apprezzamento riservato al giudice del merito stabilire se un atto costituisca adempimento di un debito scaduto, se il credito sia anteriore all’atto dispositivo e se le condotte integrino atti di mala gestio. Il giudice di merito ha sul punto svolto un ragionamento articolato e coerente.
La terza censura è invece dichiarata infondata. Il punto centrale riguarda l’onere della prova dell’eventus damni. La Corte ricorda il principio, già affermato, secondo cui la regola che impone al creditore di allegare la presenza di beni residui non opera quando l’atto dispositivo sia posto in essere non dal fallito ma da un terzo, il quale è tenuto secondo le regole generali dell’azione ex art. 2901 c.c. Il richiamo è a Cass. n. 5756 del 2/3/2021 e a Cass. Sez. I n. 9565 del 18/4/2018.
In applicazione di tale principio, essendo stata allegata la maggiore difficoltà di recupero dei crediti conseguente alla dismissione del patrimonio del debitore, spettava a quest’ultimo provare che l’ultimo immobile rimasto fosse sufficiente a garantire i creditori. Tale prova è mancata, né è stata allegata la consistenza del cespite residuo.
La Corte conferma quindi la valutazione della variazione qualitativa del patrimonio come pregiudizievole per i creditori concorsuali, perché aggrava il pericolo di incapienza e rende più difficile o incerto il soddisfacimento. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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